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TRUST: CHIARIMENTI SU PARTECIPAZIONE IN SPA DI DISPONENTE DECEDUTO

TRUST: chiarimenti su partecipazione in spa di disponente deceduto

L'agenzia chiarisce il caso di un trust dove è confluita una partecipazione di un soggetto poi deceduto. Si domanda se essa entri in successione

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Con Risposta n. 176/2023 le Entrate forniscono chiarimenti sul trust e in particolare viene specificato che se il soggetto disponente viene a mancare, tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario sono inclusi anche quelli conferiti nel trust e formalmente nella titolarità del trustee.

L'Istante, unitamente ai suoi fratelli e sorelle è beneficiario del Trust, istituito nel 2019 dal padre disponente. 

Il Trust è stato istituito nell'ottica di un complessivo passaggio generazionale e il disponente ha vincolato e trasferito in Trust l'intera sua quota di partecipazione di socio accomandante nella società ALFA S.a.s. pari all'86% del capitale sociale. Ad oggi risultano beneficiari del Trust i figli e i nipoti del Disponente deceduto.

Il dubbio dell'istante riguarda la dichiarazione di successione e la liquidazione dell’imposta, egli chiede se la quota di socio accomandante vada inclusa nell'attivo ereditario del defunto oppure no visto che, sotto il profilo civilistico la partecipazione non entra nella massa ereditaria, data la piena validità ed efficacia della segregazione nel trust.
Nella risposta n 359 del 4 luglio 2022 l'agenzia affermava che la quota nella società non rientra nell’attivo ereditario del disponente deceduto e che il trust in questione non può essere considerato fiscalmente attivo.

Il chiarimento della risposta n 176/2023 rettifica la precedente a seguito dell'uscita della Circolare n 34/2022 sul trust.

In particolare, il documento di prassi ha specificato chetenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 346 del 1990 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto”.
In pratica secondo l'agenzia a seguito del decesso del disponente, la partecipazione nella società deve essere inclusa tra i beni e i diritti che formano oggetto della successione e che compongono l'attivo ereditario soggetto a tassazione ai fini della successione in base all'articolo 8 del Dlgs n. 346/1990.

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Allegato

Risposta a interpello n 176/2023

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