Con la Circolare n 2 del 27 gennaio le Entrate hanno fornito, tra gli altri, un chiarimento relativo alle comunicazioni da inviare all'ENEA per l'ecobonus.
In generale, ricordiamo che, con la Circolare n. 2 del 27 gennaio le Entrate hanno pubblicato le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dalla Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022).
In particolare, secondo il documento di prassi l'omessa comunicazione di cui si tratta sarebbe esclusa dalla sanatoria recentemente prevista dalla legge di bilancio 2023 per gli errori formali. (In proposito ti consigliamo: Violazioni formali commesse entro il 31.10.22: come sanarle)
Sinteticamente viene specificato che, le comunicazioni Enea relative all’ecobonus non rientrano nel perimetro della sanatoria sugli errori formali.
Infatti, l'agenzia precisa che, per questa omissione l’unico rimedio è quello della remissione in bonis.
Comunicazione ENEA ecobonus: omissione esclusa da sanatoria errori formali
Nella Circolare n. 2 Le Entrate specificano quanto segue:
"Come sopra evidenziato, sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile. Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento rientra, quindi, anche quella destinata all’Enea. Come confermato anche nella circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E, la certificazione all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; pertanto, attesa la similitudine con la sanatoria del 2019, si ritiene che la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientri tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata".
A supporto di ciò, l'agenzia nella circolare ricorda anche l’ordinanza della Cassazione 21 novembre 2022, n. 34151, nella quale si sostiene che “In tema di agevolazioni fiscali previste dall’art. 1 della legge n. 296 del 2006, commi 344 e ss., l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica. Trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente, perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l’assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell’agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione”
La stessa circolare n. 2, sottolinea invece come, diversamente è previsto per le comunicazioni Enea previste per gli interventi “bonus casa” caratterizzati da risparmio energetico (non “ecobonus”), le quali non costituiscono un adempimento sostanziale come chiarito dalla Risoluzione n. 46/E/2019 e quindi, anche se omesse, non fanno perdere il diritto alla detrazione.