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IMPOSTA DI BOLLO: NON SI APPLICA ALL'ISTANZA DI RICOGNIZIONI EVENTI CALAMITOSI

2 minuti, Redazione , 03/02/2023

Imposta di bollo: non si applica all'istanza di ricognizioni eventi calamitosi

Chiarimenti delle entrate sull'imposta di bollo per istanze legate allo stato di emergenza di territori colpiti da calamità metereologiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 187 del 1 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sul bollo  sulle  istanze  recanti:

  • ''Ricognizione  dei  danni  subiti  e  domanda di  contributo  per  l'immediata  ripresa  delle  attività  economiche  e produttive''  
  • ''Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione'' 

In sintesi le Entrate specificano che sono esenti dal bollo le istanze relative alla ricognizione dei danni subiti a causa del maltempo per avere diritto ai contributi previsti per la ripresa immediata delle attività economiche e a sostegno della popolazione.

Nello specifico si tratta nel caso dell'interpello dei territori colpiti dal maltempo in data 15 settembre 2022 nelle province di Pesaro e Urbino. 

Successivamente agli eventi meteo eccezionali veniva dichiarato lo stato di emergenza interessate dall'alluvione con lo stanziamento di 5 milioni di euro per la ricostruzione.

L’ordinanza del 17 settembre del capo della Protezione civile ha definito le modalità di valutazione dei danni riscontrati e di riconoscimento dei contributi ai beneficiari con il allegato i modelli utilizzabile per le richieste e la ricognizione dei danneggiamenti.

L’istante chiede se, con riferimento alla suddetta modulistica, le istanze di “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive” (Modello C1), e di “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione” (Modello B1), siano esenti dall’imposta di bollo come le richieste di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficienza e relativi documenti.
L'agenzia specifica che l’agevolazione richiamata è prevista dall’articolo 8, comma 3, della Tabella allegato B al Dpr n. 642/1972, che disciplina il tributo.

In particolare esso esclude dalla tassazione le “Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento”.
La norma, introdotta dal decreto “Aiuti-quater”, ha la finalità di semplificare le procedure per il riconoscimento tempestivo dei sostegni economici “comunque denominati” a favore delle popolazioni danneggiate da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali, in conseguenza dei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza da parte dell'Autorità competenti.
 Secondo l’Agenzia, alla luce dello stato di emergenza dichiarato con l’ordinanza del Consiglio dei ministri, le istanze relative alla “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive” e alla “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione”, presentate in seguito all’alluvione che ha colpito le province di Ancona e Pesaro Urbino lo scorso 15 settembre, siano esenti dall’imposta di bollo.

Allegato

Risposta a interpello n 187 del 1 febbraio 2023

Tag: BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE

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