L'agevolazione fiscale prevista dal cosiddetto regime degli impatriati art 16 dlgs 147 2015 può essere applicata anche alle somme del trattamento di fine rapporto TFR.
Il chiarimento è giunto nel corso dell'appuntamento annuale con Telefisco del organizzato dal Sole 24 Ore. L’agenzia delle Entrate conferma quanto già chiarito dalla risposta a interpello n. 290 2020 riguardante, però, nello specifico, le indennità erogate al personale delle aziende del credito e anch'esse tassate separatamente a norma dell'art 17 comma 3 del TUIR .
Si ricorda che la disciplina per gli impatriati prevede l'abbattimento del 70% dell'imponibile per i soggetti che non siano stati residenti in Italia per due periodi di imposta precedenti l'opzione e che si impegnano a risiedere stabilmente nel paese per almeno due anni svolgendovi l'attività lavorativa in forma prevalente. L'esenzione sale fino al 90% nei casi di trasferimento in un Comune del Mezzogiorno.
Va precisato che l'applicazione dell'art 17 del TUIR al TFR e alle altre somme e indennità mautrate durante il rapporto ma erogate successivamente n un unica soluzione comporta la necessità di una specifica richiesta da parte del lavoratore all'Agenzia in quanto la tassazione separata non consente al percettore di portare questi redditi in dichiarazione e ai sensi dell'articolo 1 del Dpr 600/73 al contribuente potrebbe essere applicata comunque la tassazione ordinaria se questa risultasse a lui favorevole.
Quindi il contribuente, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta sui redditi assoggettati a tassazione separata, deve fare richiesta all'ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per territorio che modifica la comunicazione stessa Contestualmente l’ufficio procede anche alla verifica dei requisiti per l’applicazione del regime impatriati.