HOME

/

FISCO

/

ADEMPIMENTI IVA

/

DETRAZIONE IVA SULLE SPESE PER L’IMMOBILE AD USO ABITATIVO

Detrazione IVA sulle spese per l’immobile ad uso abitativo

La giurisprudenza si consolida nell’escludere l’indetraibilità dell’IVA sulle spese relative ad un immobile ad uso abitativo in conseguenza della sola categoria catastale

Ascolta la versione audio dell'articolo

In base all’articolo 19 bis, comma 1 lettera i), del DPR 633/72 “non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni”.

Quindi il Testo Unico IVA prescrive che, anche per gli operatori economici, che di norma detraggono l’IVA in rispetto del principio della neutralità dell’imposta, l’IVA assolta per l’acquisto e la manutenzione di un immobile a “destinazione abitativa” risulta indetraibile.

Il riferimento, come eccezione, alle imprese la cui attività è quella della costruzione di questa tipologia di fabbricati, farebbe propendere per una lettura letterale della norma, in base alla quale l’incriminata “destinazione abitativa”, da cui discenderebbe l’indeducibilità prescritta, sarebbe quella catastale.

Di diverso avviso è la Corte di Cassazione, che in diverse occasioni si è premurata di aggiustare il tiro della prescrizione, superando la classificazione degli immobili per natura, in rispetto dei principi unionali.

Secondo l’ordinanza numero 35256/2022, infatti, la limitazione alla detrazione posta dal legislatore nazionale trova giustificazione nel momento in cui l’immobile in questione, catastalmente ad uso abitativo, venga effettivamente destinato, in modo esclusivo o promiscuo, all’utilizzo abitativo, che rappresenta una finalità estranea a quella economica, esercitata dall’impresa, in quanto in questi casi “viene meno lo stesso presupposto, previsto dalla normativa comunitaria, sul quale si fonda il diritto alla detrazione dell’imposta (attraverso il quale si attua il principio della neutralità fiscale) e cioè l’impiego strumentale del bene immobile nell’esercizio dell’attività economica soggetta ad IVA”.

Con altre parole, secondo la Corte di Cassazione, in rispetto dei principi unionali di neutralità fiscale, essendo ingiustificabile un generale principio di indetraibilità nel perimetro dell’inerenza, la norma va letta in chiave estensiva, distinguendo l’effettivo uso abitativo (estraneo all’attività dell’impresa), dalla semplice appartenenza dell’immobile a una categoria catastale abitativa, se l’immobile è in effetti utilizzato per l’esercizio dell’attività aziendale.

La Corte ci ricorda infatti che, secondo la Corte di giustizia UE, “addirittura l’uso esclusivamente per fini privati di un bene destinato all’azienda seguito da un uso esclusivamente per i fini della stessa non può influire sul diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte”, in quanto “ciò risulta conforme al principio della neutralità fiscale insito nel sistema comune dell’IVA”.

Del resto non è la prima volta che la Corte di Cassazione si orienta in questa direzione interpretativa; orientamento che, anzi, con il passare del tempo si va consolidando: ricordiamo infatti anche l’ordinanza numero 13259/2022, che tratta del diritto alla detrazione dell’IVA sull’acquisto di un immobile, catastalmente abitativo, ma adibito a studio professionale.

Purtroppo, però, nel complesso il quadro giuridico su cui è immortalata la questione non è dei più tranquilli per il contribuente poco propenso ad alimentare il contenzioso: la giurisprudenza restringe la portata generica di una norma che esclude la detraibilità dell’imposta per tutti gli immobili a “destinazione abitativa”, subordinando la sua applicazione a una valutazione del caso specifico in base all’effettività dell’utilizzo, in rispetto dei più generali principi unionali, ma la prassi sembra al momento poco incline a fare sua questa linea interpretativa.

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ADEMPIMENTI IVA · 20/11/2024 Lotta contro gli insetti con aliquota del 10% o de 22%?

Fitosanitari con IVA al 10%? Sì, ma con cautela

Lotta contro gli insetti con aliquota del 10% o de 22%?

Fitosanitari con IVA al 10%? Sì, ma con cautela

Somma risarcitoria nel contratto di appalto: IVA o registro?

Chiarimenti ADE con Risposta a interpello n 223, sulla imponibilità IVA delle somme stabile a titolo risarcitorio nel contratto di appalto

Non è reato il mancato versamento IVA per ft non incassate

Cassazione n 41238/2024: non commette reato l’imprenditore che non ha versato l’Iva perché non ha incassato fatture

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.