Con la circolare 1-2023 il Ministero del lavoro fornisce una analisi completa di una delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 dlgs n. 148 del 2015) sul regime del ricambio o "Staffetta" generazionale nelle aziende aderenti.
Si tratta in particolare della possibilità di pensionamento anticipato con corrispondenti assunzioni di nuovo personale per le quali i Fondi possono assicurare assegni straordinari di incentivo all'esodo tramite i versamenti dei datori di lavoro.
Questa prestazione facoltativa è stata prevista dall’articolo 12 ter del decreto legge n. 21 del 2022 che ha modificato il dlgs istitutivo citato.
Prestazioni fondi solidarietà: condizioni
Nella premessa normativa il ministero ricorda che per effettuare questo tipo di prestazione la possibilità deve essere presente nell'accordo costitutivo tra le parti sociali oppure se il Fondo è già costituito, occorre prevedere una modifica statutaria.
Viene anche evidenziato che restano esclusi dall’ambito applicativo del modificato art. 26, comma 9, lett. c-bis), del D.lgs. n. 148/2015, i Fondi bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D.lgs. 148/2015 8 del settore dell'artigianato e della somministrazione di lavoro), diversamente dalla disposizione contenuta nell’art. 25-ter, relativo alle iniziative di carattere formativo e/o di riqualificazione in favore dei lavoratori, che sono applicabili indistintamente a tutti i Fondi bilaterali.
Staffetta generazionale Fondi bilaterali: applicazione
Con la staffetta generazionale si assicura un versamento mensile di contributi previdenziali a favore dei lavoratori a cui mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia consentendo l’assunzione contestuale di giovani con non più di 35 anni compiuti, cui deve essere assicurato un rapporto di lavoro di almeno 3 anni.
Per l’operazione il finanziamento è totalmente a carico del datore di lavoro che versa un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari
Il ministero spiega che l'assegno di incentivo all'esodo puo essere erogato per "staffetta generazionalle" in caso di stipula di un nuovo contratto di lavoro contestualmente alla cessazione del rapporto per pensionamento .Vi deve cioè essere coincidenza sia di tempistica che quantitativa tra "uscite e entrate".
La circolare precisa che la coincidenza quantitativa si puo realizzare anche parzialmente ovvero puo essere prevista non una cessazione totale ma una riduzione di orario del personale che si avvicina alla pensione e una assunzione part- time di un giovane che copra il periodo non lavorato,
Le nuove assunzioni devono essere effettuate con contratti di apprendistato o lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Infine si ricorda che la staffetta generazionale può essere attuata solo se la riduzione dell’orario di lavoro è frutto di un
accordo scritto con il lavoratore prossimo alla pensione, che sia stato informato della disciplina applicabile al
rapporto di lavoro “trasformato” per cui la retribuzione e la relativa contribuzione vengono riparametrati al nuovo orario di lavoro e la contribuzione venuta a mancare trova copertura nell’ambito della nuova prestazione.
Vanno anche osservate le ulteriori condizioni applicate a tale tipologia contrattuale dal CCNL o aziendale concretamente applicato.