La trasformazione del contratto a tempo pieno in tempo parziale che consenta di accudire i figli minori è dovuta se il contratto collettivo applicato lo prevede.
Questo quanto affermato da una recente sentenza del Tribunale di Bari (20 dicembre 2022)
Il caso concreto riguardava una lavoratrice con tre figli sotto i dieci anni di età che chiedeva al datore di lavoro la trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
L'azienda non soddisfava la richiesta sulla base del fatto che il DLgs. 81/2015 all’art. 8 comma 7, prevede la possibilità da parte della lavoratrice o del lavoratore che fruisca del congedo parentale di chiedere il part time in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo stesso non fruito, purché la riduzione dell’orario di lavoro non ecceda il 50%. La lavoratrice invece aveva già fruito interamente del congedo parentale.
Nel ricorso al tribunale veniva evidenziato che il CCNL applicato in azienda (metalmeccanici industria Qui sintesi e testo) non richiede la sostituzione del congedo parentale e specifica che:
- nelle aziende con più di 100 dipendenti e
- per non piu del 4% del personale in forza a tempo pieno
il dipendente che lo richieda sulla base documentate necessità di assistere familiari conviventi o figli fino al compimento dei 13 anni, ha diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time.
Come detto il tribunale ha confermato l'applicabilità della disposizione della contrattazione collettiva che può derogare alla normativa in senso favorevole al lavoratore.
La decisione viene motivata dal fatto che la contrattazione collettiva ha esattamente la funzione di “offrire un contributo al miglioramento delle condizioni dei lavoratori, essendo essa l’istituzione di loro autotutela collettiva, in base alla quale la prevalenza della parte più forte è controbilanciata o persino elisa”.