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BONUS CARBURANTE 2022: OK ANCHE PER ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Bonus carburante 2022: ok anche per enti pubblici economici

Chiarimenti dell'Agenzia sull'applicazione del bonus benzina non imponibile da parte di una societa consortile a capitale pubblico Risposta a interpello 15-2023

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Con la risposta n. 15 del 12 gennaio 2023 (Qui il testo integrale),   l'Agenzia chiarisce un caso particolare di applicazione del Bonus carburante  da 200 euro previsto dall' Articolo 2 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati.

In particolare veniva chiesta la possibilità  di utilizzo del beneficio  da  parte di  una  società  consortile  per  azioni  a  capitale  interamente  pubblico, partecipata  da una Regione e da 17 Aziende sanitarie, che svolge la propria attività fornendo servizi  in favore della   Regione  e  delle  Aziende  del  Servizio  Sanitario Regionale per la gestione del  trasporto per l'emergenza-urgenza 118. 

Sotto il  profilo  fiscale, l'ente è qualificato come   ente commerciale e dichiara di «considerarsi un ente pubblico economico».

Fa presente  inoltre di applicare ai propri dipendenti  un contratto collettivo  di lavoro di diritto privato per questo ritiene di poter erogare  agli stessi il bonus  carburante di 200 euro non imponibile e deducibile dal reddito di impresa .

Il parere dell'Agenzia  riprende i chiarimenti già forniti con la circolare 27 2022 che sul tema ha affermato:  "sono escluse dal settore privato e, 

di conseguenza, dal bonus carburante le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo   1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165"   che ricomprende: " tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi:

  • gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
  •  le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, 
  • le istituzioni universitarie,
  • gli Istituti autonomi case popolari
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e
  • agricoltura e loro associazioni, 
  • tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali  e  locali, 
  •  le  amministrazioni,  le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
  • Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» (che  svolgono  attivita'  a  carattere tecnico-operativo  di  interesse  nazionale,  in  atto  esercitate da  ministeri   ed   enti   pubblici) .

L'agenzia delle Entrate  afferma  che l'ente richiedente è una  "società  consortile  per  azioni  a  capitale   interamente  pubblico  senza  finalità  di lucro" e conclude (in modo un pò sibillino)  che "qualora l'Istante non rientri tra le amministrazioni pubbliche di cui al  richiamato articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, si ritiene che i suoi dipendenti   possano essere ammessi a fruire del bonus carburante di cui all'articolo 2, comma 1, del   d.l. n. 21 del 2022." 

Considerando in generale che  un ente pubblico economico, nel diritto italiano, è un ente pubblico dotato di propria personalità giuridica e autonomia patrimoniale  che opera secondo diritto privato, differenziandosi per questo dalle pubbliche amministrazioni,  si evince  che l'ente può utilizzare  il bonus carburante come un qualsiasi altro datore di lavoro privato.

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