Con la risposta n. 15 del 12 gennaio 2023 (Qui il testo integrale), l'Agenzia chiarisce un caso particolare di applicazione del Bonus carburante da 200 euro previsto dall' Articolo 2 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati.
In particolare veniva chiesta la possibilità di utilizzo del beneficio da parte di una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico, partecipata da una Regione e da 17 Aziende sanitarie, che svolge la propria attività fornendo servizi in favore della Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per la gestione del trasporto per l'emergenza-urgenza 118.
Sotto il profilo fiscale, l'ente è qualificato come ente commerciale e dichiara di «considerarsi un ente pubblico economico».
Fa presente inoltre di applicare ai propri dipendenti un contratto collettivo di lavoro di diritto privato per questo ritiene di poter erogare agli stessi il bonus carburante di 200 euro non imponibile e deducibile dal reddito di impresa .
Il parere dell'Agenzia riprende i chiarimenti già forniti con la circolare 27 2022 che sul tema ha affermato: "sono escluse dal settore privato e,
di conseguenza, dal bonus carburante le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" che ricomprende: " tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi:
- gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,
- le istituzioni universitarie,
- gli Istituti autonomi case popolari
- le Camere di commercio, industria, artigianato e
- agricoltura e loro associazioni,
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
- Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» (che svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici) .
L'agenzia delle Entrate afferma che l'ente richiedente è una "società consortile per azioni a capitale interamente pubblico senza finalità di lucro" e conclude (in modo un pò sibillino) che "qualora l'Istante non rientri tra le amministrazioni pubbliche di cui al richiamato articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, si ritiene che i suoi dipendenti possano essere ammessi a fruire del bonus carburante di cui all'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 21 del 2022."
Considerando in generale che un ente pubblico economico, nel diritto italiano, è un ente pubblico dotato di propria personalità giuridica e autonomia patrimoniale che opera secondo diritto privato, differenziandosi per questo dalle pubbliche amministrazioni, si evince che l'ente può utilizzare il bonus carburante come un qualsiasi altro datore di lavoro privato.