Dal 12 febbraio prende il via la Precompilata IVA 2024. Le Entrate con un comunicato stampa avvisano della possibilità per gli interessati di accedere al servizio che consente di visualizzare il proprio modello 2024, in parte già compilato dall’Agenzia delle Entrate. Dal 15 febbraio invece sarà possibile:
- modificare o integrare i dati,
- inviare la dichiarazione,
- e versare l’eventuale imposta.
Si tratta della sperimentazione con cui l'Agenzia mette a disposizione degli operatori la bozza della dichiarazione elaborata con i dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi telematici.
Precompilata IVA 2024: chi riguarda
Il servizio è disponibile dal 12 febbraio per le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dal provvedimento dell’8 luglio 2021 e dal provvedimento del 12 gennaio 2023.
In particolare, si tratta di soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie per le quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (come, per esempio, le agenzie di viaggio e i soggetti che operano nel settore dell’editoria). Dentro anche i produttori agricoli e gli agriturismi.
Precompilata IVA 2024: come visualizzarla
Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e accedere alla sezione dedicata ai documenti Iva precompilati in cui è presente la sezione “Dichiarazione annuale Iva”.
Dal 15 febbraio, sarà poi possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri non precompilati, inviare la dichiarazione e versare l’imposta con addebito diretto sul proprio conto (o, in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie).
Precompilata IVA 2024: le regole delle Entrate
Con il Provvedimento n 11806 del 19 gennaio 2024 le Entrate hanno confermato la sperimentazione della precompilata per il 2024.
In dettaglio, come specificato dalla stessa agenzia, prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione della precompilata Iva, elaborata grazie ai dati acquisiti con:
- le fatture elettroniche,
- le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere
- i dati dei corrispettivi telematici.
L'Agenzia sottolinea che, scopo dell’estensione al 2024 è di consolidare e arricchire i dati precompilati della platea dei contribuenti, imprese e professionisti.
Inoltre, si amplia la gamma dei servizi web a favore degli operatori economici e dei loro intermediari che potranno scaricare in forma massiva mediante un sistema di cooperazione applicativa su rete internet:
- le bozze dei registri Iva mensili;
- i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale;
- le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
- la bozza della dichiarazione Iva annuale.
Precompilata IVA: i provvedimenti ADE
Ricordiamo infine che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.
Successivamente con il provvedimento n. 9652 del 12 gennaio 2023 è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall’Agenzia ed esteso al 2023 il periodo di sperimentazione.
Dal 2023 infatti è stata ampliata la platea dei destinatari dei documenti Iva elaborati che Include, tra gli altri, anche i produttori agricoli o coloro che svolgono attività agricole connesse o gli agriturismi e coloro che sono stati sottoposti a fallimento o liquidazione coatta.
Pertanto, a partire dai registri IVA e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relativi all’ultimo trimestre 2022 e dalla dichiarazione IVA annuale relativa al periodo d’imposta 2022, la platea dei soggetti IVA destinatari dei documenti precompilati nel periodo sperimentale include, oltre che ai soggetti già individuati al punto 3 del provvedimento dell’8 luglio 2021 (si legga l'articolo Iva precompilata IVA: al via dalle operazioni effettuate dal 1 luglio) anche:
- i soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto IVA;
- i soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell’IVA ammessa in detrazione, come:
- i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto IVA,
- le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura, di cui alla legge del 30 dicembre 1991, n. 413
- o le aziende di enoturismo, di cui all’articolo 1, commi da 502 a 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
- o le aziende oleoturistiche, di cui all’articolo 1, commi 513 e 514 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.