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BILANCIO 2023: PROROGATA LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

Bilancio 2023: prorogata la sospensione degli ammortamenti

Il decreto Milleproroghe proroga per la quarta volta la possibilità di sospendere gli ammortamenti civilistici sul bilancio d’esercizio

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In Italia ci sono norme a regime che non vedono mai la luce operativa per mancanza dei famosi decreti attuativi, e norme transitorie che vengono prorogate di anno in anno, così tante volte, che qualcuno si potrebbe anche chiedere se davvero possono ancora essere considerate misure temporanee.

Nel 2020, nel pieno della crisi e delle restrizioni pandemiche, il Legislatore aveva previsto, per l’esercizio in corso all’agosto 2020, la possibilità di non rilevare, sul bilancio civilistico, le quote di ammortamento annuali delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Molto si è scritto su questa misura, in ragione delle perplessità che ha lasciato sia in relazione alle modalità applicative sia riguardo all’opportunità della deroga.

La norma, in azione congiunta con altre misure similari, aveva l’obiettivo di sostenere i bilanci delle imprese italiane in un momento di grande incertezza; e, bisogna ammettere, almeno parzialmente e almeno per alcuni settori, il blocco derivante dalla quarantena poteva giustificare l’ipotesi.

Successivamente la deroga è stata estesa al bilancio 2021 e, al sopraggiungere della guerra in Ucraina, anche a quello dell’esercizio 2022.

Infine, l’articolo 3 comma 8 del DL 198/2022, il cosiddetto decreto Milleproroghe, estende anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023, per i soggetti economici che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, il regime derogatorio previsto dall’articolo 60, comma 7-bis, del DL 104/2020, come convertito dalla Legge 126/2020.

La deroga si limita ad estendere anche all’esercizio 2023 la precedente disciplina derogatoria, senza apportare modifiche; per cui, i contribuenti potranno decidere se non rilevare fino alla totalità dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio approvato; con possibilità di effettuare sospensioni parziali.

Gli obblighi derivanti dall’utilizzo della deroga sono sostanzialmente due:

  • quello di accantonare una riserva indisponibile di utili, di importo equivalente agli ammortamenti che non sono stati rilevati: in caso di mancanza o insufficienza di utili di esercizio, la riserva potrà essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; e, in mancanza anche di queste, potranno essere accantonati gli utili futuri;
  • quello di esporre in Nota integrativa, o in calce allo Stato patrimoniale (in caso di imprese cosiddette micro), una informativa analitica
    • degli ammortamenti non rilevati; 
    • delle motivazioni che hanno spinto l’impresa ad avvalersi della sospensione in deroga degli ammortamenti; 
    • dell’importo d’iscrizione della riserva indisponibile; 
    • dell’impatto che questa decisione ha avuto sul risultato d’esercizio e sul bilancio in generale.

Per le modalità operative contabili di gestione della sospensione potranno essere seguite le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, relativo alle precedenti sospensioni, che possono essere considerate, di fatto, operativamente assimilabili.

Tra le implicazioni della sospensione, si segnala che il Legislatore ha previsto la facoltà (non l’obbligo), per il contribuente, di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento non rilevate civilisticamente; evidentemente, in questo caso, sarà necessario rilevare una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi, la quale produrrà un disallineamento da compensare al termine della vita utile del bene il cui ammortamento è stato sospeso; con conseguenti ricadute in termini di fiscalità differita.

Già alla prima ipotesi di sospensione degli ammortamenti, quella prevista per i bilanci 2020, qualcuno si è chiesto se una misura così generale (tutti gli ammortamenti, non solo quelli dei beni non utilizzati temporaneamente) e così indiscriminata (tutti i contribuenti, non solo quelli più colpiti dalle misure contenitive) non poteva mettere a repentaglio il principio di veridicità in base al quale i bilanci d’esercizio dovrebbero essere redatti; va da sé che la medesima considerazione non può che risultare esponenzialmente moltiplicata dopo che la medesima deroga è stata estesa anche ai successivi tre bilanci.

Anche non soffermandosi sulle critiche più teoriche, e pur comprendendo gli obiettivi della norma, volti a sostenere la solidità dei bilanci delle imprese in un periodo di notevole incertezza, in ogni caso al perdurare di una tale deroga può sorgere un problema di ordine più concreto: nel momento in cui i beni ammortizzabili vengono comunque utilizzati, la loro obsolescenza sopraggiunge anche se per quattro esercizi i relativi ammortamenti non sono rilevati; e, quando questi beni dovranno essere sostituiti, la rilevazione contabile, con relativa ricaduta sul bilancio dell’impresa, sarà comunque inevitabile.

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