Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti (art. 1, commi da 174 a 178, della l. 29.12.2022, n. 197/2022).
Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
Il versamento va eseguito entro il 31.3.2023, ma può essere frazionato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata entro il 31.3. 2023. Sulle rate successive (scadenti il 30.6, il 30.9, il 20.12 e il 31.3 di ciascun anno) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
Il vantaggio non è indifferente poiché questo “ravvedimento speciale” comporta una sensibile riduzione del carico sanzionatorio, a prescindere dall’anno in cui è stata commessa la violazione.
Ad esempio, se la maggiore imposta dovuta con la dichiarazione dei redditi è di 10.000 euro per l’anno 2021 la sanzione è del 90% (cioè pari a 9.000 euro) per cui la sanzione ridotta a 1/18 è di € 500. Come regola ordinaria (art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472) la sanzione ridotta è pari a 1/8 del minimo, cioè è di 1.125 euro. Va fatta la rimozione delle irregolarità od omissioni, compresa ovviamente la dichiarazione integrativa.
La regolarizzazione agevolata è ammessa se le violazioni non sono state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di controllo formale di cui all’art. 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.
La regolarizzazione non può essere fatta per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali fuori dal territorio dello Stato.
La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto, ovvero della prima rata, entro il 31.3.2023 e con la rimozione delle irregolarità o omissioni.
Il mancato pagamento, anche solo in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta:
- la decadenza dal beneficio della rateazione;
- l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti;
- l’irrogazione della sanzione del 30% sul residuo importo dovuto a titolo di imposta;
- il computo degli interessi del 4%, decorrenti dal 31.03.2023;
- la cartella di pagamento correlata alla riscossione delle somme dovute deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
Le procedure di ravvedimento già effettuate alla data di entrata in vigore della norma restano valide e non è possibile richiedere il rimborso delle somme già versate.
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate definirà le modalità di attuazione.
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La norma costituisce una deroga alla disciplina prevista dall’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, poiché:
- il beneficio è riservato solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate;
- la sanzione è ridotta, a prescindere dall’anno interessato, a 1/18 del minimo edittale.
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE | |
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Anni interessati | periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti |
Condizioni |
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Presupposto |
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Esclusione |
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Regolarizzazione |
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Pagamento | in unica soluzione entro il 31.3.2023 o in 8 rate trimestrali di pari importo (la prima il 31.3.2023, le altre il 30.6, il 30.9 e il 20.12 di ciascun anno) oltre agli interessi del 2% annuo. |
Mancato o insufficiente pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine di quella successiva |
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Il legislatore ha disposto l’applicazione della sanzione ridotta a 1/18 a prescindere dal ritardo con il quale è fatta la regolarizzazione.
In materia di IVA l’omessa fatturazione di talune operazioni comporta il duplice computo della sanzione, cioè sia per ciascuna fattura sia per la dichiarazione infedele.
La definizione è esclusa per gli omessi e tardivi versamenti e per il quadro RW ma è ammessa:
- per il possesso di redditi esteri, al pari degli altri redditi (terreni, fabbricati, lavoro dipendente e autonomo, di impresa, di capitale e diversi;
- per deduzioni dal reddito e detrazioni di imposta;
- per le irregolarità attinenti al mod. 770.
Nel computo delle sanzioni non si applica il cumulo giuridico per cui ogni singola violazione è oggetto di computo della sanzione.
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