La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n. 303 del 29 dicembre (Legge n.197/2022), ai commi 179-185, consente di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate prevedendo la riduzione della sanzione a 1/18 del minimo previsto dalla legge.
Si sottolinea che ai fini dell’applicazione dell’agevolazione:
- gli atti in oggetto non devono essere stati impugnati e sono ancora impugnabili;
- non devono essere decorsi i termini per la presentazione del ricorso.
Più in particolare, si fa riferimento agli accertamenti con adesione relativi a:
- processi verbali di constatazione (PVC), consegnati entro il 31.03.2023;
- avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili entro il 01.01.2023, o notificati successivamente ma entro il 31.03.2023.
La stessa riduzione sanzionatoria che, ricordiamo, è stabilita nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge, è prevista anche per:
- gli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell'accertamento;
- acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.
È consentito il dilazionamento delle somme dovute in massimo venti rate trimestrali di pari importo, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Tuttavia, sulle rate che seguono la prima, sono dovuti gli interessi al tasso legale. Resta esclusa la compensazione con F24.
Gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) sono esclusi dalla definizione agevolata in oggetto. Ci si riferisce a quei contribuenti che detenendo illecitamente patrimoni all’estero, possono regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente al Fisco la violazione degli obblighi di monitoraggio.
Inoltre, seguiranno uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle entrate per l’attuazione delle norme in esame.