Con il fine di incentivare i contribuenti ad eseguire con regolarità i pagamenti e quindi rimpinguare le casse erariali, la Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n. 303 del 29 dicembre (Legge n.197/2022), ai commi 219-221, si è occupata di agevolare la regolarizzazione dei versamenti dovuti dal contribuente, circa alcuni istituti deflativi del contenzioso, all’Agenzia delle entrate, prevedendo sia dei benefici in caso di esito positivo che delle conseguenze qualora la regolarizzazione non dovesse perfezionarsi.
Vediamone i dettagli.
Per le somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della norma in esame (1° gennaio 2023) e a condizione che non sia stata notificata la cartella di pagamento, ovvero l’atto di intimazione, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare l’omesso o carente versamento:
- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.
Il rapporto tra contribuente e Agenzia delle entrate si regolarizza mediante il versamento integrale della sola imposta, senza considerare, in quanto non dovute, sanzioni e interessi.
I versamenti devono avvenire entro il 31 marzo 2023, in modo integrale o in massimo venti rate trimestrali di pari importo.
In tal ultimo caso, le rate successive alla prima avranno scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno e comprenderanno anche gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Si esclude la compensazione.
In merito al mancato perfezionamento della regolarizzazione, il comma 221, stabilisce che l’ufficio competente procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni e il contribuente dovrà anche la sanzione prevista per ritardati o omessi versamenti, pari al 30 per cento, da applicare sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
In tal caso la cartella va notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.