Con il messaggio 4616 del 22 dicembre 2022 INPS ha fornito le istruzioni per la gestione dei fringe benefits a 3000 euro e del bonus benzina introdotti dai decreti Aiuti ter e Quater solo per il 2022 per i lavoratori dipendenti.
L'istituto ricorda che
- l’elevazione della soglia di esenzione fino a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente include anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
- l’innalzamento della soglia di esenzione rileva anche ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale
- le stesse disposizioni valgono anche se il lavoratore ha scelto la sostituzione dei premi di risultato, con il bonus carburante e/o con i fringe benefit.
Conguaglio contributivo in capo ai datori di lavoro
Il messaggio 4616 sottolinea che in sede di versamento
- se il valore dei fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai limiti previsti per il 2022, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
- Per la determinazione dei limiti ai fini fiscali si deve tenere conto anche dei beni o servizi ceduti nel 2022 da eventuali precedenti datori di lavoro.
- mentre ai fini previdenziali vanno versati solo i contributi relativi ai fringe benefits erogati
- Nel caso il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti (3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante), il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.
L'istituto precisa quindi che per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro possono procedere con tre modalità:
- direttamente nelle denunce di competenza dicembre 2022;
- con una soluzione una tantum da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza gennaio 2023 e febbraio 2023;
- secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit. Tale modalità va utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili.
Flussi regolarizzativi per variazione massiva d'ufficio
Con il messaggio 1448 del 18 aprile 2023 INPS ha comunicato ad integrazione del messaggio precedente che per i lavoratori che hanno optato per la valorizzazione degli elementi nelle denuncie di gennaio e febbraio 2023 , i dati esposti con il codice causale “FRBI” sono utili alla creazione delle “Regolarizzazioni DM\VIG” e all’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero.
A seguito della ricostruzione della denuncia mensile contenente i dati esposti, l’Istituto sta procedendo alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni competenza indicata nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’imponibile dei lavoratori interessati, soltanto se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore non abbia già utilizzato le variabili “FRIBEN” e “FRBDIM”.
Al termine dell’elaborazione della regolarizzazione d’ufficio, sarà fornito riscontro nel Cassetto previdenziale del contribuente.
Il credito derivante dai flussi regolarizzativi generati dalla procedura potrà essere fruito con le modalità fornite dall’Istituto con il messaggio n. 5159 del 22 dicembre 2017.