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SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: CHIARIMENTI DEL CNDCEC PER UN AVVOCATO

Società tra professionisti: chiarimenti del CNDCEC per un Avvocato

Con il pronto ordini n 161 del 21 dicembre il Consiglio dei Commercialisti si esprime sulla possibile partecipazione di un avvocato ad una STP multidisciplinare

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Con il pronto ordini del 21 dicembre n 161 il CNDCEC risponde ad un dubbio sulla partecipazione di un socio professionista avvocato in STP multidisciplinare.

In particolare si chiedeva se fosse possibile la partecipazione di un socio professionista avvocato in STP multidisciplinare, con attività prevalente individuata in quella propria della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile, la cui compagine societaria risulterebbe così composta: 

  • un socio professionista ragioniere commercialista; 
  • un socio professionista avvocato; 
  • due soci non professionisti. 

Per quanto attiene alla partecipazione del socio avvocato in STP ex lege n. 183/2011, il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF), con parere reso il 25 maggio 2016, n. 64, richiamando la specialità della professione forense e della società di avvocati, ha ritenuto non applicabile a queste ultime la disciplina generale recata dalla legge n. 183/2011, bensì quella recata dall’art. 51 della legge n. 247/2012, al tempo vigente, con i corollari che:

i) l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria sia riservato in via esclusiva agli avvocati o alle STA composte e partecipate esclusivamente da avvocati, 

ii) l’esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari. 

Attualmente la disciplina della STA società tra avvocati è recata dall’art. 4-bis della legge n. 247/2012 , espressamente dedicato all'esercizio della professione forense in forma societaria, che, colmando una lacuna della previgente normativa sulle società tra avvocati, consente che alla STA partecipino soci non avvocati. 

Il richiamato art. 4 - bis è stato oggetto di interpretazione da parte della Corte di Cassazione la quale ha chiarito come sia attualmente consentito, ancorché in stretta aderenza alle previsioni contenute nel summenzionato alla norma, costituire STA multidisciplinari, non essendo riservata la partecipazione a tale società esclusivamente a soci iscritti all’albo degli avvocati. 

Alla luce di ciò, si ritiene, senza alcun dubbio, che l’avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della professione forense, possa partecipare alla STP costituita ex lege n. 183/2011 senza assumere la qualifica di socio professionista (ad esempio, come socio per finalità di investimento). 

Tuttavia, la peculiarità del caso rappresentato per cui la società tra professionisti verrebbe attratta nella disciplina della STA per il sol fatto di contare tra i soci professionisti un socio avvocato - che, peraltro, potrebbe partecipare al capitale sociale in misura minima - mostra la scarsa duttilità del modello STA al di fuori del paradigma tracciato nell’art. 4-bis della legge n. 247/2012 che ha come obiettivo di evitare che l’esercizio della professione forense possa essere esercitato da società gli statuti delle quali non presentino i requisiti della legge. 

L’oggetto sociale della STA, stando al tenore letterale della disposizione, dovrebbe coincidere con l’esercizio della professione forense. 

Essendo ammesse STA multidisciplinari, nelle STA composte anche da professionisti iscritti in Albi differenti da quello forense, l’oggetto sociale dovrebbe includere le rispettive attività professionali, dal momento che ai sensi dell’art. 4-bis, comma 3, l'incarico conferito alla STA può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente. 

Effettuando un parallelismo con la disciplina della STP multidisciplinare ex lege n. 183/2011, inoltre, potrebbe concludersi che, nelle STA multidisciplinari, l’esercizio della professione forense debba rappresentare l’attività prevalente dedotta nell’oggetto sociale.

La ricostruzione sopra esposta appare confermata da quanto espresso dal CNF il quale, in risposta ad un quesito sul tema formulato dal Consiglio nazionale, con parere prot. 5853 del 15.12.2022, ha confermato il sopra citato parere 25 maggio 2016, n. 64.

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