Con l'interpello 3 2022 del 20 dicembre 2022, la Commissione interpelli del Ministero del lavoro ha risposto alla domanda di un dipartimento di polizia locale e del relativo sindacato, che chiedeva se la figura del Reponsabile del servizio di prevenzione e protezione ai fini della sicurezza, la cui nomina è obbligatoria per il datore di lavoro, come previsto dal decreto lgs 81 2008, possa essere individuato in piu figure all'interno dell'organizzazione oppure debba essere unico.
Nella risposta la Commissione ripercorre la normativa sui caratteri e la funzione del servizio e del suo responsabile concludendo (in maniera non esplicita in verità) che se ne deduce l'unicità della figura del RSPP in quando tra le sue funzioni è indicato il coordinamento del citato servizio, ruolo che non puo che fare capo ad un unica persona.
Il servizio prevenzione e protezione per la sicurezza
- il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” è descritto dalla normativa come: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”
- il “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”;
Il datore di lavoro è tenuto dunque a organizzare il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, personalmente eo attraverso l' incarico persone o servizi esterni
Tra gli obblighi previsti esplicitamente all'art. 17 del TU Sicurezza c'è infatti la nomina di
- un responsabile del servizio, come descritto sopra, sempre nominato al singolare nell'articolato, e
- degli eventuali ulteriori addetti al servizio.
Qui il testo del d.lgs 81 2008 - (testo Unico Sicurezza) aggiornato al 2022.