Con Risposta a interpello n 593 del 19 dicembre le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sul regime fiscale delle erogazioni liberali di cui all' articolo 83 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) a favore di un consorzio – impresa sociale.
Il Consorzio Istante è iscritto nel Registro Imprese Sezione speciale Impresa Sociale in quanto ha assunto la qualifica di impresa sociale senza scopo di lucro ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
L'Istante fa presente che, in base alla certificazione rilasciata dalla competente Camera di Commercio, lo stesso non è considerato consorzio con attività esterna di cui agli articoli 2612 del c.c., «pur mantenendo l'iscrizione nella sezione speciale di ''Impresa sociale''».
Ciò premesso, il Consorzio chiede se le somme allo stesso erogate a titolo di liberalità danno diritto alle detrazioni o alle deduzioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, visto che tali agevolazioni sono escluse nell'ipotesi in cui il soggetto destinatario delle erogazioni liberali sia un'impresa sociale costituita nella forma di società.
Le Entrate innanzitutto ricordano che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CTS sono ETS «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità».
L'articolo 83 del medesimo CTS dispone, inoltre, che:
- Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato
- Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare
Dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione prevista dall'articolo 83 si applica, ai sensi del comma 1, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS di cui all'articolo 82, comma 1, ovvero a tutti gli Enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore previsto dall'articolo 45 del stesso CTS comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del d.lgs. n.112 del 2017, «tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».
Pertanto, in base alla predetta disposizione possono assumere la qualifica di impresa sociale ''tutti gli enti privati'', tra cui anche i consorzi, inclusi quelli costituiti nelle forme societarie.
Non ci sono, dunque, preclusioni riguardo la veste civilistica che può essere assunta dall'ente ''impresa sociale'', purché essa rientri tra le tipologie di soggetti privati riconosciute ed esistenti nell'ordinamento giuridico .
Ne consegue che, nel presupposto che sussistano i requisiti per la qualifica di ''impresa sociale'' (la cui valutazione compete al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), l'Istante rientra tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducili dal reddito complessivo o detraibili dall'imposta lorda del donante, ai sensi del citato articolo 83 del CTS.