Con la circolare 132 del 15 dicembre 2022 l'INPS ha fornito le istruzioni sull'assegno unico universale per i figli a carico introdotto dal decreto legislativo n. 230/2021, e in particolare sulle novità riguardanti le modalità di domanda per ottenerlo nel 2023.
Si specifica che coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, hanno presentato una domanda di Assegno unico e che non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia, NON sono tenuti a presentarne una nuova in quanto l’INPS continuerà a erogarlo d’ufficio.
La circolare specifica che :
- il pagamento dell'assegno proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”, mentre
- l’erogazione per le domande in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo.
- Nei casi in cui vi siano state variazioni rispetto alle condizioni dichiarate nelle domanda presentate i richiedenti dovranno intervenire sulla apposita piattaforma per comunicarle
In assenza di variazioni segnalate dall’utente ovvero anche rilevate in automatico dalle procedure dell’Istituto, l’Assegno unico e universale verrà erogato alle condizioni già in essere fino a febbraio 2023 mentre da marzo farà fede il nuovo isee 2023 (v. sotto)
Assegno unico: obbligo di DSU aggiornata
Per tutti gli aventi diritto è necessario presentare una nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi spettanti dell’Assegno unico sulla base della propria situazione economica e per ottenere le maggiorazioni, anche sulla base delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023.
In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 l’importo dell’Assegno unico e universale sarà versato con gli importi minimi previsti.
Inoltre va tenuto presente che
- Se la DSU aggiornata viene presentata entro il 28 febbraio 2023, gli importi saranno adeguati già da marzo 2023
- Se la DSU aggiornata viene presentata entro il 30 giugno da quella data saranno erogati anche gli arretrati (marzo-giugno)
L' ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e che sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema ISEE, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’ISEE.
Assegno unico 2023: comunicazione delle variazioni
In alcuni casi è necessario modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e/o presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Si tratta in particolare dei casi di
- la nascita di figli;
- la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
- variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
Domanda Assegno unico per i nuovi beneficiari
In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale o che hanno presentato domanda risultata “Respinta” o “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, devono presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale.
Possono essere utilizzati i seguenti canali
- portale web dell’Istituto, www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Si ricorda che:
- per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto dal mese di marzo dello stesso anno.
- se la presentazione avviene dopo il 30 giugno la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda.