In data 14 dicembre Assonime ha pubblicato una guida sulla crisi di impresa: Accedi per scaricarla.
Nel comunicato di accompagnamento, viene specificato che il documento illustra sinteticamente i principali istituti riformati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio scorso a seguito di un lungo percorso normativo e dei numerosi rinvii imposti dalla pandemia, nonché dalla necessità di adattare gli istituti originariamente previsti dal Codice ai principi della direttiva europea (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazione e insolvenza.
A commento del documento Assonime evidenzia che la riforma è stato intervento fondamentale per:
- la salvaguardia del valore delle imprese,
- un'efficiente tutela dei creditori
- il sistema economico nel suo complesso.
La trattazione del documento non segue l'ordine sistematico del Codice, ma presenta le nuove disposizioni suddividendole in sette capitoli, dedicati rispettivamente a:
- i soggetti: doveri delle parti e interessi tutelati;
- i diversi stadi di difficoltà dell'impresa;
- gli strumenti per la prevenzione della crisi;
- gli strumenti per la ristrutturazione dell'impresa;
- gli strumenti per la liquidazione;
- la regolazione della crisi e dell'insolvenza di gruppo;
- profili processuali.
Strumenti di prevenzione della crisi
Di particolare interesse il commento sugli strumenti per la prevenzione della crisi che ostituiscono uno degli elementi di novità della riforma.
Viene ricordato che, si tratta di tre nuclei di regole che incidono sul diritto concorsuale e sul diritto societario attenuandone i confini, e che riguardano in particolare:
- il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per la rilevazione della crisi e la sua efficiente gestione;
- la previsione del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi;
- i doveri di segnalazione posti in capo all’organo di controllo e ai creditori pubblici qualificati nell’ambito di tale procedura.
Come specificato nel paragrafo 3 a pagina 22 del documento, il complesso delle disposizioni ha lo scopo:
- di attuare nel nostro ordinamento i principi della direttiva europea sull'early warning tool
- promuovere un radicale cambiamento culturale nella concezione della crisi e nell’approccio alla stessa da parte dell’imprenditore, nel presupposto che tanto prima se ne intercettino i segnali, tanto maggiori possono essere le chance di risanamento e di preservazione del valore della continuità aziendale.
Codice della crisi di impresa: sintesi delle novità
Il15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dopo un lungo percorso normativo e dei numerosi rinvii causati dalla pandemia, oltre alla necessità di adattare gli istituti originariamente previsti dal Codice ai principi della direttiva europea (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazione e insolvenza .
Il Codice della crisi d'impresa abroga la Legge Fallimentare del 1942 e la Legge sul sovraindebitamento, regolando in un unico testo normativo il fenomeno della crisi e dell’insolvenza
- dell’imprenditore commerciale,
- dell’imprenditore agricolo,
- della piccola impresa,
- del professionista e del consumatore,
attraverso principi generali applicabili a tutti i debitori e regole specifiche che variano in base alla natura del soggetto e alla diversa situazione di difficoltà in cui si trova l’impresa (probabilità di crisi, crisi, insolvenza, sovraindebitamento)
Inoltre si prevede una disciplina specifica per le società e per i gruppi d’impresa, attribuendo specifico rilievo ai moderni fenomeni di organizzazione dell’attività d’impresa,
Tutti gli istituti regolati si ispirano a una concezione di recupero della capacità produttiva dell’impresa, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti nella crisi (debitore, creditori, lavoratori, soci, ecc.), da realizzare attraverso meccanismi di prevenzione e diagnosi tempestiva delle diverse situazioni di difficoltà in cui può trovarsi l’impresa.
Infine, l’insolvenza cessa di essere considerata in termini sanzionatori, configurandosi come uno dei possibili esiti dell’attività d’impresa, da gestire anche con strumenti di liquidazione semplificati.
Gli stessi termini “fallimento” e “fallito”, connotati da un elevato disvalore sociale, vengono eliminati.