Con il messaggio 4498 - 2022 l'INPS comunicato ieri una semplificazione degli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale ai fini delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore.
Si tratta in particolare dell' obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro il 31 dicembre di ciascun anno, che viene effettuato con il modello “SR85”, per autocertificare di
- non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure
- di avere svolto la predetta attività, indicandone i periodi,o
- il conseguimento, il ripristino o il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota.
Si ricorda che è prevista la sospensione della prestazione nel caso in cui la predetta autocertificazione non pervenga entro il termine prescritto del 31 dicembre.
La novità è che a decorrere dall’anno 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non saranno più tenuti a trasmettere all’INPS il modello “SR85”. Pertanto, i modelli eventualmente già trasmessi dai lavoratori in questione, per l’anno 2022, non costituiranno oggetto di valutazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni.
L’obbligo di trasmissione resta in vigore per il personale navigante, con le modalità illustrate nel messaggio n. 1615/2019.
Resta inoltre in vigore sia per il personale navigante che per il personale di terra, l’obbligo previsto dalla circolare n. 94/2011 di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”.