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CONTRATTI TERZIARIO: NEL 2024 RIPARTONO LE TRATTATIVE

Contratti terziario: nel 2024 ripartono le trattative

Le ultime novità sulle trattative di rinnovo dei CCNL commercio e terziario scaduti quasi 5 anni fa: richieste sindacali, aumenti dell'accordo economico 2023

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Il rinnovo dei contratti dei settori commercio e terziario  forse si avvicina.

Dopo lo sciopero del  22 dicembre 2023 per  milioni di lavoratrici e lavoratori in attesa  dei rinnovi dei contratti nazionali del settore commercio e terziario le  organizzazioni sindacali  Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs   comunicano che  le associazioni imprenditoriali di settore Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione e le Associazioni Cooperative hanno trasmesso formali richieste di ripresa dei negoziati. Gli incontri saranno programmati nel mese di febbraio.

La richiesta di riattivare i tavoli da parte delle associazioni datoriali - ha dichiarato il segretario generale della Fisascat  che ha sottolineato come non si possa considerare il rinnovo dei contratti una  variabile dipendente da motivi o esterni  come  ’inflazione, la crisi, i conflitti e ogni altra criticità 

La mobilitazione  di dicembre  2023 ha interessato  in particolare  i contratti dei  seguenti settori 

  • Terziario, 
  • Distribuzione e Servizi, 
  •  Distribuzione Moderna Organizzata e 
  • Distribuzione Cooperativa,

 era stata organizzata per protestare contro il rifiuto  delle associazioni datoriali di settore Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Ancc-Coop, Confcooperative-Consumo e Utenza e Agci-Agrital “a riconoscere  incrementi retributivi in linea con l’andamento inflazionistico (8,1% nel 2023) .

I sindacati chiedevano anche  «un decisivo intervento dello Stato per incentivare la contrattazione collettiva anche tramite tagli contributivi alle imprese, da legare agli aumenti contrattuali, e sgravi fiscali per le lavoratrici e i lavoratori» 

Leggi in merito Taglio cuneo fiscale 2024 tabella importi

Accordo economico Contratti commercio: aumenti e una tantum 2023

Era stato messo a punto  il 12 dicembre 2022  un protocollo d’intesa comune che interviene parzialmente,  sugli aspetti economici  per tutti i contratti sopracitati prevedendo:

  1. una indennità  una tantum  di 350 euro lordi  (al IV livello, da riparametrare per gli altri) per la vacanza contrattuale 
  2. un acconto sull’aumento delle retribuzioni a  partire dal 2023. 

In particolare, l'una tantum è riconosciuta come segue:

  •  200 euro con la retribuzione di gennaio 2023 e 
  • 150  euro nella busta paga  di marzo. 

Le retribuzioni  sono aumentate  a partire  da aprile 2023 con 30 euro  mensili per la paga base.  

Nel complesso quindi per la paga base del livello medio  ci  dovrebbero essere  entro fine 2023 circa 710  euro in più.

Contratti commercio: 2^ tranche una tantum e  precisazioni 

Nella busta paga di marzo 2023 tutti i lavoratori del settore terziario delle organizzazioni aderenti   hanno ricevuto la seconda tranche dell'Una tantum concordata a dicembre scorso ed eventuali  conguagli riferiti  alla prima tranche.

Gli importi  sono infatti erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturati  tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.

Ai fini dell'anzianità  di servizio non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite ; sono computati  invece:

  •  congedo di maternità, 
  • congedi parentali ,
  • periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

ATTENZIONE L'una tantum non sarà utile ai fini del computo di altri istituti contrattuali, né del TFR.

Confcommercio ha precisato in particolare che 

  • Ai lavoratori con contratto  part time verticale  e lavoratori intermittenti l'una tantum verrà riconosciuta per tutte  le giornate lavorative prestate, 
  • L'importo va calcolato in riferimento ai livelli di inquadramento in essere  nel periodo di riferimento e sarà assoggettata a  tassazione separata  come emolumento tardivo
  • l'una tantum non spetta in caso di rapporto cessato prima del 12 dicembre, o  data dell'accordo   di assunzione successiva, anche se anteriore al momento dell'erogazione
  • Spetta invece ai  lavoratori  cessati dopo il 12 dicembre 2022, e prima dell'erogazione degli importi.
Fonte immagine: CISL

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