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COMPENSO AGENTE E RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO: SUL FISCO L'ONERE DELLA PROVA

Compenso agente e riqualificazione del rapporto: sul Fisco l'onere della prova

Accertamento sui compensi di un procacciatore d'affari e riqualificazione della natura del rapporto di lavoro Sentenza della Corte di giustizia tributaria di I grado di Ravenna

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La Corte di giustizia tributaria di 1 grado di Ravenna ha stabilito che è onere dell'Agenzia  provare la natura subordinata del rapporto di lavoro  in caso di accertamento sui redditi di un contribuente dichiarati invece come derivanti da un rapporto di agenzia.

Il caso riguardava un  agente di commercio  che ricorreva contro l'accertamento dell'Agenzia che, a seguito di una verifica su una azienda terza,   aveva  riqualificato i   redditi derivanti dal rapporto di agenzia  come  invece legati a un rapporto di lavoro dipendente,  con maggiore imposizione Irpef e relative addizionali.

Nel ricorso il contribuente lamentava che l'atto non chiariva su quali elementi l'Agenzia avesse basato tale riqualificazione  del rapporto di lavoro e quindi delle somme,   e lamentava inoltre   la mancanza del verbale di accertamento emesso a carico dell'azienda,  necessario per la sua difesa.

La Corte  ricorda che l'attività di procacciatore d'affari o venditore si può svolgere sotto diverse forme  giuridiche, che si distinguono per la diverse modalità di svolgimento concreto  Richiamando la Cassazione, ricorda che per definire il rapporto di lavoro e i compensi che ne derivano  diversamente da quanto dichiarato dal contribuente  è  necessario stabilire l'esistenza di specifici elementi definiti in dettaglio dall'articolo 2094 del codice civile 

Secondo il richiamato e consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,  l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore  di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Questi aspetti, afferma la  Corte non sono stati sufficientemente provati  in quanto gli elementi addotti nell'accertamento erano contraddittori e il solo fatto   che il ricorrente disponesse  di una postazione di lavoro riservata dove svolgere la propria attività,  all'interno dell'azienda  non costituisce  elemento esaustivo per trarre le conclusioni definitive sulla natura del rapporto .  

Si ricorda che recentemente l’articolo 7 del Dlgs 546/92 è stato modificato rafforzando proprio l'obbligo cui è soggetta l'amministrazione finanziaria  di  provare in maniera esaustiva le proprie contestazioni nel corso del giudizio e  obbligando di conseguenza  il giudice ad annullare l’atto impositivo qualora la contestazione  non venga adeguatamente motivata.

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Fonte immagine: pixabay

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