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SUPERBONUS: CODICI TRIBUTO PER LE COMUNICAZIONI DI CESSIONE E SCONTO DAL 1.11

Superbonus: codici tributo per le comunicazioni di cessione e sconto dal 1.11

Codici tributo per cessione e sconto con comunicazione alle Entrate dal 1 novembre: "7708" e "7718". I precedenti codici tributo utilizzabili per quelle inviate entro il 31.10

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Con Risoluzione n 71 del 7 dicembre 2022 vengono istituiti i codici tributo n. “7708” e “7718” da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta riguardanti il superbonus ceduto e fruito con sconto in fattura, le cui comunicazioni relative alle corrispondenti opzioni sono state inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022.

Ricordiamo che l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha previsto che “Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. […] Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.”. 

Tenuto conto che la richiamata disposizione consente una diversa ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, relativamente alle detrazioni da Superbonus (di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° novembre 2022. 

Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

  • “7708” denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
  • “7718” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/11/2022”.

Per le istruzioni operative si rimanda al testo della risoluzione disponibile anche in allegato.

Infine viene precisato che i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 07.12.2022 n. 71

Tag: SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110% RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

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