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REGIME TRANSITORIO DIVIDENDI: CONTA LA DATA DELLA DELIBERA

Regime transitorio dividendi: conta la data della delibera

Il regime transitorio sui dividendi da partecipazioni qualificate va applicato a quelli incassati nel 2023 ma deliberati entro il 31.12.2022

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Con il Principio di diritto n 3 del 6 dicembre le Entrate forniscono un chiarimento sul Regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate.

In particolare viene chiarito che i dividendi incassati nel 2023 su partecipazioni qualificate dovranno applicare il regime transitorio se derivano da distribuzioni deliberate entro la fine del 2022.

Le Entrate hanno ricordato che, l’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha modificato il regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni qualificate.

In particolare, a tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota del 26% nonché le medesime modalità di tassazione previste per le partecipazioni non qualificate. 

Tali disposizioni si applicano, come espressamente previsto ai redditi di capitale “percepiti” dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a partire dal 1° gennaio 2019. 

Tuttavia, il legislatore ha introdotto una deroga a tale principio generale di decorrenza del regime di tassazione degli utili prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31dicembre 2017.

Più precisamente, tale disposizione prevede che «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017»

Come chiarito nella risoluzione 6 giugno 2019, n. 56/E, il predetto regime transitorio deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nei periodi d’imposta precedenti a quello di introduzione del nuovo regime fiscale. 

A tal fine si prevede espressamente l’applicazione del regime transitorio «alle distribuzioni di utili […] deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022».

In merito, la relazione illustrativa, a chiarimento della portata della disposizione, afferma che si «prevede che, in deroga alle norme in esame, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017»

Alla luce di quanto precede, il predetto regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva, pertanto nel 2023.

Al riguardo, si ritiene opportuno osservare, in termini generali, che per le società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili. 

La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa.

Viene anche specificato che, resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti, come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali.

Allegato

Principio di diritto del 06.12.2022 n. 3

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