Come ormai noto, la Legge di bilancio 2023, ancora in bozza nel momento in cui questo articolo viene scritto, presenta una normativa positiva sulle criptovalute, per l’occasione definite cripto-attività per definire un perimetro più esteso e meno vincolato al concetto di valuta.
La disciplina in questione è trattata sugli articoli da 30 a 34 della Legge di bilancio 2023, i quali trattano:
- della fiscalità diretta e indiretta;
- della regolarizzazione delle inadempienze passate;
- della Rivalutazione dei valori.
I primi due punti sono stati oggetto di trattazione in precedenti articoli, ai quali si rimanda per approfondimenti.
La norma che delinea i contorni della procedura di Rivalutazione dei valori è l’articolo 32 della Legge di bilancio 2023, denominato “Rideterminazione del valore delle cripto-attività”.
La procedura, evidentemente facoltativa, per ogni cripto-attività posseduta dal contribuente al giorno 1 gennaio 2023, prevede la possibilità di assumerne come costo di acquisto il valore della cripto-attività in tale giorno, in luogo del costo o del valore di acquisto d’origine.
In conseguenza dell’eventuale Rivalutazione effettuata al giorno 1 gennaio 2023, le plusvalenze fiscali da realizzazione, realizzate in data successiva, saranno calcolate come differenza tra corrispettivo della cessione e costo rideterminato.
Bisogna fare attenzione al fatto che il comma 4 dell’articolo 32 della Legge di bilancio 2023 prevede espressamente che l’assunzione del valore rivalutato “quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili”.
La procedura è onerosa.
L’articolo 32 prevede espressamente l’assoggettamento ad imposta sostitutiva nella misura del 14% del valore rideterminato, da versarsi entro il 30 giugno 2023.
In alternativa al versamento in unica soluzione, il comma 3 dell’articolo 32 prevede la possibilità di rateizzare il versamento in tre rate annuali di pari importo; le scadenze dei versamenti saranno quindi presumibilmente i seguenti:
- 30 giugno 2023: scadenza della prima o dell’unica rata;
- 30 giugno 2024 : scadenza della seconda rata:
- 30 giugno 2025: scadenza della terza rata.
Sui versamenti dovuti alle scadenze successive alla prima sono dovuti gli interessi in misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
Maggiori informazioni operative, come il codice tributo da utilizzare per il versamento con modello F24, o la procedura da utilizzare per l’effettiva rivalutazione saranno sicuramente chiarite dalla prassi con apposito provvedimento.
La valutazione della convenienza di una procedura come questa è facile a farsi, dato che la convenienza al versamento di una imposta sostitutiva con aliquota ridotta rispetto alla tassazione ordinaria cresce proporzionalmente alla consistenza delle plusvalenze latenti.