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ADEMPIMENTO SPONTANEO REDDITI LAV. DIPENDENTE FONTE ESTERA: LE REGOLE PER PROCEDERE

Adempimento spontaneo redditi lav. dipendente fonte estera: le regole per procedere

Le Entrate inviano comunicazione al fine dell'adempimento spontaneo dei residenti in Italia per i redditi dal lavoro dipendente/pensione di fonte estera non dichiarati

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Le Entrate con Provvedimento n 439255 del 29.11  fissano le regole, in attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le comunicazioni inviate al fine di promuovere l'adempimento spontaneo dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta italiani.

Nel dettaglio, per promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei soggetti su indicati, che risultano fiscalmente residenti in Italia, l’Agenzia delle entrate trasmette:

  • agli indirizzi di posta elettronica certificata, attivati dai contribuenti interessati, 
  • o in alternativa per posta ordinaria, 

una comunicazione contenente i dati dei redditi percepiti di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta italiani. 

La stessa comunicazione viene messa a disposizione, all’interno nella sezione “l’Agenzia scrive” presente nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile dall’area riservata dell’Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che, gli Stati membri UE devono trasmettere, per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014, le informazioni riguardanti i residenti negli altri Stati membri in relazione, tra l’altro, ai redditi di lavoro dipendente e pensione dagli stessi percepiti (articolo 8, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio n. 2011/16/Ue del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale).
Con il provvedimento del 29.11.2022 si dispone l’invio di comunicazioni ai contribuenti per i quali emergono anomalie dal confronto tra i dati. 

Tali dati sono messi a disposizione del contribuente e nella sezione “l’Agenzia scrive” presente nel proprio Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata dell’Agenzia delle entrate.
Nella comunicazione, l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, le informazioni seguenti:
a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta
c) codice atto
d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata
e) indicazioni circa la possibilità per il destinatario di verificare i dati che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale
f) istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso
g) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia
h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione provinciale competente, mediante Pec o e-mail.
Scopo delle comunicazioni è appunto l'adempimento spontaneo e il contribuente può porre rimedio e regolarizzare la sua posizione, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute con gli interessi, beneficiando delle sanzioni in misura ridotta, mediante l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997).

Allegato

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 29.11.2022 n. 439255

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