HOME

/

FISCO

/

LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI

/

CREDITI ENERGIA E GAS IMPRESE: SPETTANO AL CONDUTTORE DI IMMOBILI PER UTENZE NON INTESTATE

Crediti energia e gas imprese: spettano al conduttore di immobili per utenze non intestate

Nuovi chiarimenti delle Entrate sui crediti di imposta energia e gas imprese: tutte le risposte ai dubbi dei contribuenti nella Circolare n 36 del 29.11

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Circolare n. 36 del 29 novembre le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sui crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater)).

Il documento di 34 pagine, dopo una parte specifica, riguardante:

  1. crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022
  2. crediti d'imposta relativi al quarto trimestre 2022
  3. calcolo semplificato relativo ai crediti di imposta riconosciuti in favore delle imprese non energivore e di quelle non gasivore
  4. comunicazione relativa ai crediti di imposta maturati nell'esercizio 2022

propone una serie di quesiti dei contribuenti con relative risposte delle Entrate.

Di seguito, se ne evidenziano due relativi a:

  • spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile,
  • applicazione dell’agevolazione alle spese sostenute dalle società sportive dilettantistiche SSD.

Non titolari delle utenze energia e gas: spettanza dei crediti di imposta

In merito al primo punto è stato chiarito che, in caso di locazione di un immobile, l’impresa conduttrice può beneficiare del credito d’imposta, ancorché non sia titolare delle utenze ma ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico.

La spettanza del credito deve essere comprovata mediante la seguente documentazione:

  • fatture d’acquisto (intestate al locatore)
  • fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore
  • contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell’immobile,

nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo.

SSD e spettanza dei crediti di imposta energia e gas imprese

Sul secondo punto, relativo alle società sportiva dilettantistica SSD, si domandava se una SSD, costituita sotto forma di società a responsabilità limitata senza fine di lucro, che non rientra tra le imprese “energivore” né fra quelle “gasivore”, possa beneficiare dei crediti d’imposta per le imprese “non energivore” e per le “non gasivore”, considerando il costo complessivamente sostenuto, rispettivamente, per l’energia elettrica e per il gas naturale consumati nei trimestri interessati dall’agevolazione, senza distinzione tra attività commerciale e non commerciale svolte. 

Le Entrate sottolineano che, come chiarito nel paragrafo 1, in relazione ai destinatari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, si precisa che con la norma istitutiva delle agevolazioni di cui trattasi, tramite l’utilizzo del termine “imprese”, il legislatore ha incluso nell’ambito soggettivo tutte quelle residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che rispettano le condizioni normativamente previste. Sono, quindi, ammesse all’agevolazione, tra l’altro, tutte le imprese commerciali. 

Ne consegue che le SSD, stante la forma giuridica societaria con cui sono costituite e la natura commerciale delle stesse, che induce a qualificarle come imprese commerciali 29, al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, possono fruire dei crediti d’imposta in esame in relazione all’attività complessivamente svolta. 

Allegato

Circolare Agenzia delle Entrate del 29.11.2022 n. 36

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI · 23/09/2024 Fondo bambini oncologici : riparto 2024 alle associazioni

Decreto di riparto 2024 alle associazioni del fondo per assistenza bambini in oncologia per servizi quali: assistenza, trasporto, ludoterapia, reinserimento

Fondo  bambini oncologici : riparto 2024 alle associazioni

Decreto di riparto 2024 alle associazioni del fondo per assistenza bambini in oncologia per servizi quali: assistenza, trasporto, ludoterapia, reinserimento

Esonero contributivo parità di genere: al via le domande con certificazioni 2023

Istruzioni aggiornate sull'esonero contributivo per le aziende con certificazione parità di genere entro il 31.12.2023. Non serve rifare domanda per chi l'ha già presentata

Fringe benefits 2022: regolarizzazioni d'ufficio

Istruzioni Uniemens sulla gestione dei fringe benefits 2022 innalzati a 3000 euro e dei 200 euro di bonus benzina. Variazioni massive d'ufficio in arrivo

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.