Con l'art 24 della bozza di DDL di bilancio 2023 rubricato Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri si prevedono modifiche all’articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Nel dettaglio con la modifica all’articolo 23 del TUIR in tema di tassazione dei soggetti non residenti si inserisce la previsione in base alla quale:
- vengono qualificati come redditi prodotti nel territorio dello Stato e, quindi, ivi imponibili,
- le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall’alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all’estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano.
Tale disposizione è conforme all’articolo 13, paragrafo 4, del Modello di Convenzione OCSE, che, peraltro, è stato già recepito in diverse numerose Convenzioni volte a evitare la doppia imposizione sul reddito ed il patrimonio stipulate dall’Italia.
L’inserimento, nell’articolo 23 del TUIR, del criterio di collegamento allo Stato della fonte, previsto dal citato modello di Convenzione, mira ad assoggettare ad imposizione in Italia le medesime plusvalenze qualora ciò sia consentito da una specifica disposizione nelle Convenzioni già stipulate.
Con l’intervento normativo sull’art. 5, comma 5, del D. lgs. n. 461 del 1997, si vuole evitare che il regime di esenzione ivi previsto sia applicabile anche alle partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.
In sintesi, le plusvalenze in esame, essendo assimilate a quelle derivanti dalla cessione di partecipazione in società residenti, sono redditi diversi di natura finanziaria cui non si applica l’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 461 del 1997, secondo cui non concorrono a formare il reddito, tra l’altro, le plusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti residenti in Paesi o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
E' bene specificare che si tratta di una norma contenuta nella bozza del Disegno di legge di Bilancio 2023 suscettibile ancora di modifiche fino alla sua definitiva approvazione ed entrata in vigore, come di consueto, il 1 gennaio 2023.