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ESONERO CONTRIBUTIVO PARITÀ DI GENERE: AL VIA LE DOMANDE CON CERTIFICAZIONI 2023

Esonero contributivo parità di genere: al via le domande con certificazioni 2023

Istruzioni aggiornate sull'esonero contributivo per le aziende con certificazione parità di genere entro il 31.12.2023. Non serve rifare domanda per chi l'ha già presentata

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Dopo il  decreto interministeriale  che ha fissato le regole di applicazione delle agevolazioni contributive per le aziende che ottengono la certificazione di parità di genere da enti accreditati sul tema della riduzione delle differenze di genere.(previsto  dall' art 5 della legge  162-2021-  Codice delle pari opportunità),  INPS  aveva  pubblicato la circolare 137 2022  con le istruzioni operative per richiedere l'applicazione dello  sgravio contributivo e indicarlo in Uniemens. da parte delle aziende certificate entro il 2022.

Si ricorda che sono disponibili  50 milioni di euro annui  per garantire uno sgravio  dell'1% per 36 mesi  sui costi contributivi di tutto il personale aziendale. 

Con il messaggio 4614 del 21 dicembre INPS comunica la riapertura dello sportello per le domande da parte di aziende che conseguono la certificazione entro il 2023 . 

Per chi si era già certificato nel 2022 e ha presentato domanda entro il 30.4.2023 non è necessario ripresentarla  

Riepiloghiamo di seguito  le  principali indicazioni  del decreto  interministeriale e dell'INPS su criteri di concessione  e modalità per le domande. 

Requisiti e  misura dello sgravio contributivo per la parità di genere

Le aziende che conseguiranno la certificazione sulla parità di genere (Qui i criteri  UNI adottati a luglio 2022)   vedranno riconosciuto:

  • uno sgravio  sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali,  esclusi premi e contributi INAIL  
  •  per il periodo di validità della predetta certificazione,
  • pari all'1%  dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per  il personale impiegato nel periodo di validità della certificazione 
  • con  limite  massimo di 50.000 euro annui (La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).

ATTENZIONE : se le risorse  stanziate non fossero sufficienti in relazione al numero di domande ammissibili, il beneficio riconosciuto sarà proporzionalmente ridotto.

La fruizione dell’esonero contributivo  è subordinata anche alle seguenti condizioni:

  • possesso del DURC
  • assenza  provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi  adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro

In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne  tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.

I datori di lavoro che   beneficeranno indebitamente dell’esonero contributivo  dovranno  versare i contributi dovuti  e pagare le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

Esonero contributivo parità di genere: come fare domanda 

i datori di lavoro privati  in possesso  della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2023 e degli altri requisiti   possono inoltrare la domanda telematica  con il  nuovo modulo presente sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato “SGRAVIO PAR_GEN_2023” fino al 30 aprile 2024. 

Resta fermo che la   data di rilascio della certificazione, non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.

La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:

1) i dati identificativi del datore di lavoro;

2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;

4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;

5) il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis, indicando a tale fine la data di rilascio della suddetta certificazione;

6) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione di parità di genere , l’identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.

INPS precisa che  le domande correttamente inoltrate rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva,  al termine del periodo volto all’acquisizione delle istanze (30 aprile 2024). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito, in rapporto alle risorse disponibili .

Nella domanda andranno indicati 

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere
  • l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere 
  • la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere
  • la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso  della certificazione di parità di genere e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici  contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro 
  • il periodo di validità della certificazione di parità di genere.

L'istituto precisa tra l'altro che  il beneficio

  •  non è sottoposto al regime de Minimis 
  •  è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote ( a condizione che non vi sia  un divieto espresso) 

In caso di esito positivo delle verifiche sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”. 

Nella circolare 137/2022  sono state già fornite  le istruzioni per l'esposizione in Uniemens a partire dal flusso  di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento dell'istanza.

Esonero parità di genere: istruzioni per le certificazioni 2022

Con riferimento all’esonero autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023, il messaggio 4614 2023 precisa  che:

  • -    i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere non devono ripresentare domanda, in quanto,  l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;
  • -    i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande 
  • -    i datori di lavoro privati che abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, non coerente con i requisiti saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi-
  •  i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l'annualità 2022 con  certificazione  conseguita nell'anno 2023, possono ripresentare domanda per il  2023.
Fonte immagine: Foto di Werner Heiber da Pixabay

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