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ESENZIONE IMU IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE: IL MEF CONFERMA MA MANCA IL MODELLO

Esenzione IMU immobili occupati abusivamente: il MEF conferma ma manca il modello

Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente: Il MEF con comunicato del 12 dicembre conferma l'esenzione e specifica come comportarsi

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Scade il prossimo 18 dicembre il termine per versare il saldo IMU 2023. 

A proposito di IMU è bene ricordare che la legge di Bilancio 2023 ha previsto di esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili occupati abusivamente che abbiano presentato regolare denuncia.
Nello specifico, dal 1 gennaio 2023 è in vigore una nuova lettera g-bis) all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che esenta dal pagamento dell’IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, una serie di fattispecie.

Tuttavia, mancano le norme attuative del MEF per disciplinare le modalità di segnalazione dell’esonero, ossia manca il provvedimento con le regole di trasmissione della apposita comunicazione necessaria ai fini della esenzione dall'imposta per gli aventi diritto. Sorgeva quindi il problema se applicare autonomamente o meno questa esenzione.

ATTENZIONE In data 12 dicembre, il MEF ha però diffuso un comunicato stampa che specifica quanto segue: 

"Entro il 18 dicembre i contribuenti dovranno pagare il saldo IMU. In proposito, si fa presente che l’imposta non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. L’esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo. 

I contribuenti che fruiscono dell’esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione IMU, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024."

IMU immobili occupati: quando spetta l'esenzione

Si ricorda che il comma su citato prevede che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

  • a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
  • d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  • f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di religione o di culto.

La norma prevede che sono esenti dal pagamento dell’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di

  • violazione di domicilio,
  • e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale)
  • o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

E' utile ricordare la sentenza del 19/01/2022 n. 67/1 - Comm. trib. reg. per la Toscana nella quale si evidenziava, tra l’altro, che: 

  • il titolare di un immobile occupato non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale.

Il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.

Si prevede infine un ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione.

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