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ALLUVIONE ISCHIA: SOSPENSIONE VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI FINO AL 30.06.2023

2 minuti, Redazione , 05/12/2022

Alluvione Ischia: sospensione versamenti fiscali e contributivi fino al 30.06.2023

In GU n 283 del 3.12 il Decreto con le prime misure a sostegno dei territori colpiti da alluvione di Ischia

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Pubblicato in GU n 283 del 3 dicembre 2022 il Decreto Legge n 186 con interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi eccezionali  verificatisi  nel  territorio  dell'isola  di  Ischia  a partire dal 26 novembre 2022.

Sinteticamente, il testo prevede le prime misure in favore della popolazione dei Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, tra le quali:

  • la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, contributivi o di pagamento delle cartelle di pagamento per i residenti delle zone colpite fino al 30 giugno 2023;
  • la sospensione, fino al 31 dicembre 2022, dei termini processuali e dei giudizi civili e penali presso il Tribunale di Ischia o di altri Tribunali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’evento alluvionale;
  • la medesima sospensione, fino al 31 dicembre 2022, per i giudizi amministrativi, contabili, tributari e militari;
  • la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissata al 31 dicembre 2022.

In particolare, in merito alla sospensione  di  termini  in  materia di adempimenti e versamenti tributari  e   contributivi, nonché sospensione  di  termini  amministrativi si prevede che:

  • nei confronti dei soggetti che alla data del  26 novembre  2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede  operativa  nel territorio  dei  Comuni  di  Casamicciola  Terme  e  di  Lacco  Ameno dell'isola di Ischia 
  • sono sospesi i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo  29  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla  medesima  data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. 

Per il medesimo periodo  sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, e  delle trattenute relative alle addizionali  regionale  e comunale  all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, che i  predetti  soggetti  operano  in  qualità  di sostituti d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
b) i termini  relativi  agli  adempimenti e ai versamenti dei contributi  previdenziali e  assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli  atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Sono altresì sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a  un  massimo  di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre  2023. 

I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e  agli  atti non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli  atti previsti  dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.  

I termini di versamento relativi alle ingiunzioni non ancora  affidati sospesi riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.  

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non  eseguiti  per  effetto  delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023.

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