HOME

/

PMI

/

AGRICOLTURA E PESCA 2024

/

PROROGATE PER IL 2022 LE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IVA PER IL LEGNO

Prorogate per il 2022 le percentuali di compensazione IVA per il legno

Con Decreto pubblicato in GU n 275 del 24.11 il MEF fissa l'aliquota di compensazione 2022 per legno e legno da ardere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Viene pubblicato in GU n 275 del 24 novembre 2022 il decreto MEF del 10 ottobre 2022 recante norme sull'aliquota IVA di forfettizzazione per legno e legna da ardere, anno 2022.

In particolare, sono state fissate al 6,4% le percentuali di compensazione IVA applicabili dai produttori agricoli alle cessioni di legno e legna da ardere, per l’anno 2022.

Il decreto, emanato in attuazione dell’art 1 comma 662 della L. 145/2018, conferma quanto previsto per il 2020 e per il 2021.
Il decreto ministeriale MEF stabilisce le percentuali applicabili nel 2022 ai seguenti prodotti di cui ai nn. 43 e 45 della Tabella A parte I, allegata al DPR 633/72:

  • legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché cascami di legno, compresa la segatura;
  • legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.

Si ricorda che le percentuali di compensazione sono disciplinate dall’art 34 del DPR 633/72, che al comma 1 recita:

"Per  le  cessioni di prodotti agricoli e  ittici compresi nella prima  parte dell'allegata  tabella  A, effettuate dai produttori agricoli,  la detrazione prevista nell'articolo 19   forfettizzata  in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile  delle  operazioni stesse,  delle  percentuali  di compensazione stabilite, per gruppi  di prodotti,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  di concerto con il  Ministro per  le  politiche  agricole.  L'imposta  si  applica con le aliquote  proprie dei    singoli   prodotti,  salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di  cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale  e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo  periodo"

e consentono ai produttori agricoli che applicano il regime speciale di determinare in modo forfetario l’ammontare della detrazione IVA spettante in relazione alle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A Parte I tra cui il legno.

Ricordiamo infine che la definizione delle imprese che possono aderire al regime speciale deriva dall'articolo 2135 del codice civile, che definisce imprenditore agricolo colui chi esercita l’attività di:
•coltivazione del fondo
•selvicoltura
•allevamento di animali
• attività connesse alle precedenti.
Invece nel comma 3 dello stesso articolo sono descritte le attività connesse, quali:
•manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento
•fornitura di beni e servizi attraverso l'utilizzo di mezzi impiegati normalmente nell'attività dell'azienda agricola
•valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale
• attività di agriturismo (ricezione e ospitalità).

Allegato

Decreto 10 ottobre 2022 MEF aliquota IVA legno

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA AGRICOLTURA E PESCA 2024 AGRICOLTURA E PESCA 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGRICOLTURA E PESCA 2024 · 19/11/2024 Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre

Credito ZES agricoltura: modello e istruzioni per comunicare gli investimenti effettuati fino al 15 novembre. Tutte le regole per il bonus

Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre

Credito ZES agricoltura: modello e istruzioni per comunicare gli investimenti effettuati fino al 15 novembre. Tutte le regole per il bonus

Retribuzioni agricoltura:  al via la rilevazione 2024

Inps avvia la rilevazione annuale delle retribuzioni medie per gli operai agricoli, sia a tempo determinato (OTD) che a tempo indeterminato (OTI),

Bonus Agricoltura Mezzogiorno: domande entro il 18 novembre

Per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno spetta un credito d'imposta alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura: vediamo le regole nel provvedimento ADE

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.