Pubblicate dall'INPS con il messaggio 4213 del 22.11.2022, le istruzioni che illustrano il regime di cumulabilità di pensioni anticipate e dei trattamenti di invalidità dei giornalisti dipendenti,( gestita non più dall'INPGI ma dall'INPS a partire dal 1 luglio scorso) con i redditi da lavoro dipendente o autonomi
L'istituto ricorda che la disciplina concernente le pensioni di vecchiaia è stata illustrata con la circolare 92 2022
Ora vengono chiariti invece tre casi di incumulabilità che riguardano
- pensioni e assegni d’invalidità,
- pensioni anticipate con Quota 102 e
- pensioni anticipate per il lavoratori "precoci".
In particolare :
- Pensioni e assegni d’invalidità: si applicano le norme previste dall’articolo 1, comma 422, della legge 335/1995 per cui in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa rendita previdenziale si riduce del 25% se superano di quattro volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ogni annoLa riduzione sale al 50% se si supera di 5 volte detto importo.Inoltre , a norma dell’articolo 10 del Dlgs 503/1992 e dell’articolo 72 della legge 388/2000, nei casi di anzianità contributiva inferiore a 40 anni, la quota eccedente il minimo può ancora ridursi del 50% in caso di lavoro dipendente e del 30% in caso di lavoro autonomo.
- Pensione anticipata con Quota 102 : come prevede la norma generale fino al raggiunimento dei requisiti per il trattamento di vecchiaia (67 anni) l è vietato il cumulo della pensione con redditi da lavoro dipendente e/o autonomo tranne per redditi occasionale fino al limite di 5000 lordi annui. I
- Pensione lavoratori precoci : la pensione per i lavoratori che escono con 41 anni di contributi p revidenziali senza limite di età non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo e in quel caso si il trattamento pensionistico viene sospeso fino al raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta per lla pensione anticipata.
L'istituto ricorda anche le modalità di comunicazione all'istituto della percezione degli eventuali redditi percepiti.