Con Risposta a interpello n 573 del 24 novembre le Entrate chiariscono dubbi sullo Scioglimento giudiziale delle unioni civili.
Si discute della applicabilità dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 che prevede una esenzione dalle imposte per i relativi trasferimenti immobiliari anche alle unioni civili.
L'istante, in qualità di Notaio che redige l'atto specifica che i signori Tizio e Caio hanno acquistato la piena proprietà su unità immobiliari facenti parte di un fabbricato di nuova costruzione, in forza di atto di compravendita ricevuto dallo stesso Notaio.
In tale atto, gli stessi hanno dichiarato di essere uniti civilmente, con unione trascritta nel Registro delle Unioni Civili, e di aver operato la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni chiedendo di fruire delle agevolazioni ''prima casa''.
In seguito, gli stessi hanno intrapreso le procedure per lo scioglimento dell'unione civile con predisposizione dei relativi accordi a contenuto patrimoniale, che includeranno il trasferimento dei diritti immobiliari pari al 50% dall'uno all'altro, senza corrispettivo alcuno.
Il Notaio, facendo presente di dover ''ricevere l'atto portante il trasferimento di diritti immobiliari tra uniti civilmente, che sciolgono il loro vincolo con procedura giudiziale, attuativo di accordi di patrimoniali, dunque 'funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi' dell'unione civile'', chiede se sia applicabile al caso in esame l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il quale stabilisce che ''Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, diregistro e da ogni altra tassa''.
Scioglimento giudiziale unione civile: esenzione atti di trasferimento immobiliari
Le unioni civili sono disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 recante la ''Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze', che all'articolo 1, istituisce ''l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione'' e ne comporta il riconoscimento giuridico finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci.
Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, il successivo comma 20 stabilisce che ''le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ''coniuge'', ''coniugi'' o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso''.
In relazione allo scioglimento dell'unione civile il comma 25 del medesimo articolo 1 prevede che si applichino le disposizioni concernenti i procedimenti di separazione personale e di divorzio (legge n. 898 del 1970) e la cd. ''negoziazione assistita'' (decreto legge n. 132 del 2014).
L'agenzia ritiene che anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale sia applicabile l'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, che fa riferimento a ''tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio''.
Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto che le parti procederanno a sciogliere giudizialmente l'unione civile, l'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Scioglimento giudiziale unione civile: agevolazione prima casa
In tema di agevolazione ''prima casa'', si richiama la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, paragrafo 2.2.nella quale (dopo aver chiarito che il trasferimento al coniuge dell'immobile o di una quota di esso in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione o divorzio concretizza un atto relativo al procedimento di scioglimentodel matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è sente da imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa ai sensi del citato articolo 19 della legge n 74 del 1987), è stato precisat che se detto trasferimento avviene prima del decorso del termine quinquennale non si verifica la decadenza dall'agevolazione ''prima casa'', se il coniuge cedente non provvede all'acquisto di un nuovo immobile entro l'anno da destinare ad abitazione principale.