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BUONI PREMIO AI DIPENDENTI: ESENTI IVA PER LA CORTE UE

Buoni premio ai dipendenti: esenti IVA per la Corte UE

Le motivazioni e il testo della Sentenza della Corte di giustizia UE che esclude dall'ambito IVA i premi collegati al merito dei dipendenti. Vediamo meglio.

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I buoni acquisto erogati a titolo gratuito ai dipendenti come premio  per il loro rendimento in azienda  sono esenti IVA . Lo ha afffermato nella sentenza C-607/20 del 17 novembre 2022 la Corte di Giustizia dell’Unione europea. 

Nella motivazione in estrema sintesi si afferma che  l’attribuzione dei buoni nell’ambito di un programma di incentivo ai dipendenti piu meritevoli  “è volta a incrementare il rendimento  e, quindi, al buon funzionamento e alla redditività dell’impresa”. Essendo effettuata  per finalita NON  estranee a quelle dell'impresa la prestazione non rientra nell'ambito applicativo dell'IVA.

IVA sui premi ai dipendenti: iI caso proposto alla Corte di Giustizia UE

La domanda di pronuncia  era stata posta da una società appartenente a un gruppo multinazionale, attiva nel Regno Unito  e verteva  sull’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/C sull’Iva che prevede:

 “sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso le operazioni seguenti: 

  • la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o
  •  per l’uso del suo personale o, più generalmente,
  •  per fini estranei alla sua impresa”.

L'amministrazione tributaria inglese  aveva notificato alla società  un accertamento fiscale ai fini dell’Iva  non dichiarata sul valore di buoni acquisto offerti ai dipendenti, nell’ambito di un programma di riconoscimento dei meriti ai dipendenti piu efficienti,  che comprendeva, in ordine di valore decrescente:

  1.  premi in denaro, 
  2. buoni acquisto e
  3. semplici  certificati di riconoscimento. 

 L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva impedisce che un soggetto passivo che abbia potuto detrarre l’Iva sull’acquisto di un bene destinato alla propria impresa possa sottrarsi al  versamento dell'imposta  utilizzando il bene  per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale

Si trattava quindi di stabilitre se  la prestazione di offrire ai propri dipendenti buoni acquisto  per premiarne l'efficenza  costiuisca una prestazione correlata ad usi privati oppure aziendali 

La Corte osserva che prendendo in considerazione solo  l’utilizzo che ne viene fatto, si dovrebbe ritenere che i buoni acquisto  rispondano ad un  uso privato dei dipendenti

Viene però anche sottolineato  che l'erogazione  dei buoni premio non avviene in funzione di tale uso ma sulla  base di criteri  correlati alle  prestazioni de lavoratori in azienda , e con valori   direttamente  proporzionale tra loro. Questo in quanto il programma  ha  la  finalità di incentivare il buon rendimento dei lavoratori e di conseguenza la redditività dell’impresa.In questo senso il vantaggio per l'impresa è preponderante rispetto a quello dei lavoratori. 

La corte conclude quindi  che la prestazione di servizi non è effettuata per fini estranei all’impresa e, quindi, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva che prescrive l'applicabilità dell'imposta 

Nella conclusione la sentenza afferma infatti che  "l’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione una prestazione di servizi consistente, per un’impresa, nell’offrire buoni acquisto ai suoi dipendenti, nell’ambito di un programma da essa istituito, volto a gratificare e a premiare i dipendenti più meritevoli ed efficienti.

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Fonte immagine: Foto di Arek Socha da Pixabay

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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