Il MIMIT informa del fatto che, con il Decreto direttoriale 11 agosto 2023 sono stati definite le ulteriori modalità e i termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli Accordi per l’innovazione al sostegno dei progetti presentati sul secondo sportello agevolativo, non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse nell’ambito della graduatoria approvata con Decreto direttoriale del 17/02/2023.
I soggetti proponenti/capofila interessati potranno presentare istanza esclusivamente dal 18 settembre 2023 al 6 ottobre 2023 secondo il modello allegato al decreto direttoriale 11 agosto 2023.
Ricordiamo che il MIMIT ha destinato ulteriori 175 milioni di euro al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di Accordi per l'innovazione, presentati al secondo sportello agevolativo e non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse.
In particolare nella GU n 159 del 10 luglio veniva pubblicato il decreto ministeriale 11 maggio 2023 con i dettagli ai fini dell’accesso ai finanziamenti.
Accordi per l'innovazione: le regole
Ricordiamo che con il Decreto direttoriale del 14 novembre 2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione relative agli accordi di innovazione.
In particolare, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva sbloccato 500 milioni di euro, a valere sul Fondo nazionale complementare al PNRR, per finanziare progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del secondo sportello dedicato agli Accordi per l’innovazione, aperto lo scorso il 31 gennaio 2023.
Veniva già allora specificato che a questo intervento, previsto dal decreto 14 novembre 2022, si sarebbero potute aggiungere ulteriori risorse.
Beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, anche in forma congiunta, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria nonché attività di ricerca.
Tra i criteri di approvazione delle domande vi sono:
- la novità dell’introduzione del divieto per un soggetto proponente di presentare più istanze in qualità di mono proponente o di soggetto capofila di un partenariato
- e l’ammissione in istruttoria delle domande non in ordine cronologico bensì in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non consentano l’accoglimento di tutte le domande presentate nello stesso giorno.
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Accordi per l'innovazione: i beneficiari 2023
Secondo le regole generali, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.
Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti.
Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento “Sistemi alimentari”, “Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione” e “Sistemi circolari”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c.
Un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto.
Accordi per l'innovazione: cosa finanzia
Vengono finanziati progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021:
- Tecnologie di fabbricazione
- Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
- Tecnologie abilitanti emergenti
- Materiali avanzati
- Intelligenza artificiale e robotica
- Industrie circolari
- Industria pulita a basse emissioni di carbonio
- Malattie rare e non trasmissibili
- Impianti industriali nella transizione energetica
- Competitività industriale nel settore dei trasporti
- Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
- Mobilità intelligente
- Stoccaggio dell’energia
- Sistemi alimentari
- Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione
- Sistemi circolari
I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero.
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Accordi per l'innovazione: le agevolazioni concedibili
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:
- il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari:
- al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale
- al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
- il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.
Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.
Fermo restando l’ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.