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E' CONDOTTA ANTISINDACALE NON APPLICARE IL CONTRATTO CON ULTRAVIGENZA

E' condotta antisindacale non applicare il contratto con ultravigenza

Condotta antisindacale la mancata applicazione da parte del datore di lavoro del contratto scaduto con clausola di ultrattività . Cass. 33092 2022

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Se un datore di lavoro, durante le trattative per il rinnovo del contratto aziendale  cessa di applicare il contratto integrativo   in vigore in cui sia presente la clausola di ultrattività,   opera una condotta  antisindacale. Lo afferma la Corte di Cassazione, ribaltando le sentenze di merito  nella pronuncia n. 33092 del 17 novembre  2022 

Il caso di condotta antisindacale 

Il ricorso era stato presentanto dalla organizzazione  sindacale  FILCAMS-CGIL di Ascoli Piceno  ai sensi dell’art. 28, legge n. 300 del 1970, nei confronti di una società cooperativa della grande distribuzione  . Si chiedeva di ar dichiarare il carattere antisindacale del comportamento tenuto dall'amministrazione che aveva nel periodo tra la disdetta (31.12.2015) del contratto  collettivo integrativo aziendale del 26.7.2001 e  la firma del nuovo contratto (16.6.2016),  disapplicato il  contratto del 2001, in  violazione della clausola di ultravigenza  presente nel contratto stesso; in tal modo  delegittimando la stessa  organizzazione sindacale rispetto ai lavoratori, privati del trattamento ivi previsto.

 Il tribunale di Ascoli aveva respinto il ricorso per un vizio formale mentre la corte d'appello di Ancona  ha respinto nel merito l’impugnazione . 

Ha ritenuto infatti  che il comportamento della società non fosse idoneo a ledere  gli interessi  dell'organizzazione e ad incidere sulle trattative  in corso. Osservava infatti che il sindacato  aveva  regolarmente partecipato alla fase delle  trattative, e  liberamente scelto di non  presenziare ad alcune sedute mentre il referendum svolto  aveva dimostrato l’accoglimento da parte  della   maggioranza dei lavoratori del nuovo contratto integrativo  aziendale.  

La corte territoriale ha anche osservato che la  mancata applicazione del  contratto collettivo integrativo disdettato, avrebbe potuto essere oggetto di ricorso da parte dei singoli lavoratori.

In sede di Cassazione invece la conclusione è stata ribaltata.

Va ricordato che la clausola di ultrattività o di ultravigenza  consiste nella previsione che i  collettivi aziendali alla scadenza restino in vigore fino alla conclusione di un contratto  di rinnovo. Tale clausola era presente nel contratto aziendale della parte in causa 

I giudici di legittimità  per prima cosa  affermano che per  l’autonomia contrattuale delle parti  nulla vieta di inserire  clausole che prevedano la perdurante vigenza del contratto fino alla stipulazione di un nuovo accordo anche con  scadenza  indeterminata  

Sul punto contestato di condotta antisindacale inoltre la Cassazione  ribadisce che  in presenza di una  clausola  di ultrattività  la violazione da parte del datore di lavoro  integra una condotta antisindacale perche  dequalifica l'azione dell'organizzazione anche se questa contrinua le trattative. 

Viene inoltre ricordato,   rispetto all'affermazione della Corte di appello sulla possibile azione individuale dei lavoratori,  che  per consolidata giurisprudenza,  il comportamento antisindacale  non viene meno in caso di azione individuale dei lavoratori perche le  due azioni  sono del tutto autonome  e distinte.

La Corte richiama infine  una precedente  sentenza (Cass. n. 21537 del 2019 ) in cui si afferma  la rilevanza ai fini della condotta antisindacale  della “illegittimità della disdetta unilaterale del  contratto applicato da parte del datore prima della  sua scadenza” ed ha ribadito che" nessun principio  o norma dell'ordinamento  induce a ritenere consentita l'applicazione di un nuovo CCNL  prima della prevista scadenza di quello in corso di applicazione, che le parti si sono impegnate a rispettare”.

La sentenza della Corte di merito viene quindi cassata e rinviata per un nuovo giudizio..

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