Con Risoluzione n 67 del 15 novembre si forniscono chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini IRPEF delle somme a titolo di rimborso forfettario delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico di Navigator.
I navigator hanno stipulato, con la Società Anpal Servizi S.p.A., un contratto di collaborazione, senza vincolo di subordinazione, che ha ad oggetto determinate attività, previste dal contratto, per l’assistenza tecnica alle Regioni, finalizzate alla valorizzazione delle politiche attive regionali ed al rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l’impiego nella gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che possono essere svolte anche in forma diretta, a seconda delle esigenze operative del territorio di riferimento coincidente con la Provincia indicata nel contratto.
Per l’incarico di collaborazione è prevista, oltre al compenso, la corresponsione di una somma, pari ad euro 300 lordi mensili onnicomprensivi, a titolo di “rimborso forfettario” delle spese necessarie per l’espletamento dello stesso, quali le spese di viaggio, vitto, alloggio e per il ritiro e la riconsegna dei dispositivi presso i punti designati in ambito regionale.
In relazione a detto “rimborso forfettario” viene chiesto se esso rientri tra le indennità percepite per le trasferte di cui all’articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Con la Risoluzone di cu si tratta, viene sottolineato che, come precisato con la circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, le indennità di “trasferta” di cui al citato articolo 51, comma 5, del Tuir sono corrisposte allorquando “il lavoratore, più o meno occasionalmente, venga destinato a svolgere un’attività fuori della propria sede di lavoro”, intendendosi per tale il “luogo stabilito dal datore di lavoro”, generalmente, indicato nella lettera o contratto d’assunzione.
Nel caso di specie, l’incarico di collaborazione ha ad oggetto determinate «attività di assistenza tecnica alle Regioni per la valorizzazione delle politiche attive regionali e il rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l’impiego nella gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza».
L’ambito territoriale di intervento dell’incarico di collaborazione è l’intero territorio della Provincia indicata nel contratto, nel quale è previsto, altresì, che: «Per il raggiungimento degli obiettivi pattuiti e per il coordinamento delle proprie attività con quelle del Committente, le Parti convengono che potrà essere richiesta una disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata anche presso il luogo di lavoro convenuto. Per l’espletamento della prestazione Ella potrà utilizzare i luoghi e gli strumenti tecnici che saranno messi a disposizione, così come previsto dall’articolo 12, comma 3, decreto-legge n. 4 del 2019».
In base alle predette clausole contrattuali, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa dei navigator è costituito dall’intero territorio della Provincia.
Ne consegue che, gli spostamenti di questi ultimi all’interno della Provincia di riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte, non configurandosi in dette ipotesi l’esecuzione di una prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro.
Pertanto, non vi sono i presupposti per l’applicazione del trattamento fiscale delle indennità di trasferta, di cui al comma 5 dell’articolo 51 del Tuir, sulla somma forfettariamente corrisposta a titolo di rimoborso spese come su indicato.