Proroga Superbonus 110% per le villette unifamiliari fino al 30 settembre 2023 ma solo a certe condizioni.
Lo ha annunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze con un comunicato del 30 marzo 2023.
In particolare, con un emendamento al decreto legge n. 11 del 16.02.2023, in corso di esame per la sua conversione in legge, viene previsto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 (in luogo dell'attuale scadenza del 31 marzo 2023, già a sua volta prorogata), ma solo a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.
Superbonus villette unifamiliari 2023 al 90%: agevolazione legata al reddito familiare
Ricordiamo che il Decreto aiuti quater (DL del 18.11.2022 n. 176) pubblicato in GU del 18.11.2022, ha prorogato per il 2023 il Superbonus (al 90% in luogo del 110) per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che il contribuente interessato sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare e che abbia un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare.
In sostanza, per gli interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, avviati dalle persone fisiche, di cui al DL n. 34/2020 art. 119 comma 9, lettera b), a partire dal 1° gennaio 2023 su abitazioni unifamiliari, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale,
- e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, tale soglia può tuttavia subire un innalzamento in base al quoziente familiare.
Viene quindi reintrodotta la possibilità di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, ma solo al verificarsi delle suddette condizioni.
Come calcolare il reddito di riferimento
Al fine dell'accesso alla detrazione per le abitazioni unifamiliari, il reddito di riferimento è calcolato dividendo:
- il "reddito complessivo familiare", dato dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa:
- dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare,
- e dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all'articolo 12 del TUIR (dPR n. 917/1986), dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, ovvero fiscalmente a carico (ricordiamo che una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, dal 1° gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4.000 euro),
- e il "numero di parti" quantificato tenendo conto della composizione del nucleo familiare, ed in particolare della presenza del coniuge, del soggetto legato al contribuente da unione civile e dei familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile, e viene determinato come segue:
Composizione nucleo familiare | Numero di parti |
Contribuente | 1 |
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente | si aggiunge 1 |
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al dPR 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a: | |
un familiare | si aggiunge 0,5 |
due familiari | si aggiunge 1 |
tre o più familiari | si aggiunge 2 |
Alcuni esempi di calcolo della soglia di reddito
Facciamo alcuni esempi di calcolo.
ESEMPIO 1
- un contribuente con un reddito complessivo dell’anno precedente di 25.000 euro,
- nel cui nucleo sia presente un coniuge con un reddito pari a 11.000 euro
avrà un reddito di riferimento pari a (25.000 + 11.000) / (1 + 1) = 18.000 euro, superiore alla soglia di riferimento massima di 15.000 euro, non potrà quindi usufruire del superbonus. In sostanza, una famiglia composta solo da marito e moglie, potranno usufruire del superbonus se non superano i 30.000 euro di reddito complessivo.
ESEMPIO 2
- una famiglia composta solo da marito e moglie e un figlio fiscalmente a carico, il limite massimo del reddito complessivo di riferimento sarà pari a 37.500 euro, infatti 37.500/2,5 = 15.000, risulta rispettato la soglia massima del reddito di riferimento.