La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 224 del 7 novembre 2022, si è espressa sul tema delle modalità di calcolo della pensione di lavoratori marittimi e ha dichiarato la parziale illegittimità delle norme che attualmente che non consentono a tali soggetti di calcolare la pensione escludendo dal computo il prolungamento contributivo nel caso in cui ne derivi un risultato sfavorevole per l'interessato.
La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 21 giugno 2021. Il giudice affermava che la Consulta ha già dichiarato, in varie fattispecie, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 297 del 1982 quando, a fronte di un maggior apporto contributivo, vi sia una riduzione della pensione maturata.
La norma previdenziale al vaglio della Corte costituzionale
Va ricordato che l’art. 24 della legge n. 413 del 1984 prevede, per i lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, che i singoli periodi di navigazione svolti successivamente al 31 dicembre 1979, vengano prolungati , ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso.
Inoltre, è previsto che la retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento sia ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso (art. 24, comma 4) e che, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i prolungamenti dei periodi siano neutralizzati, ma solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione (art. 24, comma 5).
Il combinato disposto dell’art. 24 della legge n. 413 del 1984 e dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, che dispone che la pensione venga calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, determina poi l' effetto sfavorevole per il lavoratore , perche nello spalmare la retribuzione percepita su un periodo più lungo, causa una riduzione dell’importo mensile di per gli ultimi cinque anni di lavoro e questo determina la diminuzione dell’importo della pensione.
l'INPS Si è costituito in giudizio affermando l'inammissibilità delle questioni in quanto l’istituto della neutralizzazione contributiva riguarderebbe solo il caso in cui i contributi aggiuntivi derivino da un periodo di lavoro svolto successivamente al perfezionamento del requisito contributivo minimo e retribuito in misura inferiore.
La Corte di legittimità conferma invece la fondatezza della questione posta dal Tribunale e respinge le contestazioni dell'INPS . Afferma quindi, richiamando le proprie precedenti sentenze che " è irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che le norme censurate, benché siano volte a colmare uno svantaggio , si traducano in un danno e producano l'effetto di diminuire il trattamento pensionistico a cui l'assicurato avrebbe virtualmente diritto." ragione per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, in combinato disposto con l’art. 24 della legge n. 413 del 1984, nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall’art. 24 della legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione, quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati."