Da luglio 2022 l’adempimento del cosiddetto Esterometro è divenuto puntuale, da effettuarsi, per ogni singola fattura non italiana ricevuta o emessa, attraverso la trasmissione al Sistema di interscambio (il cosiddetto SdI) di un tracciato in formato xml, analogo a quello utilizzato per la fatturazione elettronica.
Di conseguenza, uno dei problemi che più facilmente si può prospettare, è quello della modalità di traduzione del documento straniero nel formato stabilito per la fatturazione elettronica, al quale la fattura estera dovrà adattarsi.
In questa operazione di travaso dei dati dal documento estero al tracciato xml analogo alla fattura elettronica, il contribuente dovrà preoccuparsi di trasmettere i dati richiesti dal legislatore con l’articolo 21 del DPR 633/72.
Poche le semplificazioni previste (come si evince dalla Circolare numero 26/2022 dell’Agenzia delle Entrate, dedicata all’argomento), tra le quali la più rilevante, si ricorda, è la possibilità di indicare sul campo descrizione i soli riferimenti a “beni”, “servizi”, oppure “beni e servizi”, con rimando alla descrizione presente sul documento estero, che dovrà essere analitica.
Non raramente accade che una fattura passiva ricevuta, per acquisti di beni o servizi fuori dal territorio nazionale, sia espressa in valuta differente dall’euro.
Il dubbio che può legittimamente sorgere è se sul tracciato xml che assolve l’Esterometro dovrà essere utilizzata la valuta utilizzata in fattura oppure l’euro.
In linea di principio, la risposta discende dal citato articolo 21 del DPR 633/1972, il quale prescrive che l’imposta e l’imponibile debbano essere espressi con arrotondamento al centesimo di euro.
Quindi, ai fini dell’adempimento, l’imposta e l’imponibile dovranno essere espressi in euro, al tasso di cambio del giorno di riferimento, mentre su altre parti del tracciato tale indicazione non è ugualmente dogmatica.
Da un punto di vista più pratico, la Circolare numero 26/2022 non ha fornito particolari informazioni sul tema, ma è possibile trarre utili indicazioni dai precedenti chiarimenti di prassi, nello specifico dalla FAQ numero 64 dell’Agenzia delle Entrate del 19 luglio 2019 che appunto tratta della fatturazione elettronica in valuta straniera.
Dalla lettura dei chiarimenti di prassi si evince come la normativa nazionale richieda la conversione in euro, al tasso di riferimento giornaliero, della fattura estera espressa in valuta diversa dall’euro, e l’Agenzia delle Entrate dà per scontato che i valori espressi di sui campi imponibile e imposta del tracciato xml siano in euro; per cui la completa conversione in euro è la procedura più semplice da seguire.
Nei casi in cui il contribuente voglia esporre sul tracciato xml anche i valori originali espressi in valuta estera, potrà farlo utilizzando i campi diversi da imponibile e imposta; in questa direzione, le strade che il contribuente può concretamente percorrere, sono essenzialmente due:
- l’emissione del tracciato xml inserendo sul campo divisa la voce EUR e indicando tutti i valori della fattura in euro: il contribuente potrà indicare in fattura anche gli importi originali in valuta straniera utilizzando le sezioni Codice articolo o Altri dati gestionali;
- l’emissione del tracciato xml selezionando come divisa di riferimento la valuta straniera e inserendo come totale della fattura (valore su cui il SdI non effettua controlli) il valore originario; in tale situazione bisognerà fare attenzione però a indicare, per rispetto delle richieste dell’articolo 21 del DPR 633/1972, sui campi imponibile e imposta i valori convertiti in euro, perché gli importi qui inseriti sono considerati espressi in euro dall’Agenzia delle Entrate; inoltre, in una delle sezioni descrittive del tracciato sarà preferibile precisare il fatto che solo il totale della fattura presenta il dato in valuta estera, mentre i campi imponibile e imposta riportano i relativi valori convertiti in euro.