Con Risposta a interpello n 551 del 7 novembre 2022 l'Agenzia scioglie dubbi sull'articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in tema di "Iper ammortamento per i beni in leasing interconnessi successivamente alla data di entrata in funzione dei beni agevolabili".
Viene chiarito che "Con riferimento alla fattispecie rappresentata dall'istante, la sovvenzione possa essere fruita con riferimento alle ideali quote dei canoni relativi ai mesi da settembre a dicembre, successivi al momento di entrata in funzione del bene, nei limiti disposti dall'articolo 102, comma 7 del TUIR."
Ossia viene chiarito che, la deduzione quale iper ammortamento, in ipotesi di interconnessione operata successivamente all'effettuazione dell'investimento e alla sua messa in funzione, non può estendersi anche alla quota di canoni relative ai mesi precedenti.
Vediamo nel dettaglio il caso di specie.
La Società nel corso dell'anno 2019, ha sottoscritto dei contratti di leasing, con durata 67 mesi, aventi ad oggetto dei macchinari compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 per i quali:
- entro il 31 dicembre 2018 erano stati accettati gli ordini dei venditori e versati acconti in misura pari ad almeno al 20%;
- sono stati consegnati e collaudati nel corso del mese di dicembre 2019;
- sono entrati in funzione nel processo produttivo e interconnessi al sistema aziendale nel mese di settembre 2020.
Per quanto descritto gli investimenti effettuati risultano ricompresi tra quelli effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 per cui si applicano le disposizioni di cui dell'articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con la circolare 4/E del 2017 è stato precisato che il beneficio introdotto dai commi 9 e 10 della legge di bilancio 2017 si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene (del 150 o del 40 per cento), che determina un aumento della quota annua di ammortamento o del canone annuo di leasing fiscalmente deducibile.
Ai fini della determinazione dell'iper ammortamento, inoltre, trova applicazione il principio espresso con riferimento alla maggiorazione cd. super ammortamento per cui nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing ai fini dell'individuazione del realizzo dell'investimento, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.
Sempre nella circolare n. 4/E del 2017 si afferma che la deduzione della maggiorazione non dipende dal comportamento civilistico adottato dal contribuente, ma deve avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall'articolo 102, comma 7, del TUIR. Dal momento di effettuazione degli investimenti deve, in ogni caso, distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio.
A tale ultimo riguardo, è opportuno evidenziare, infatti, che la maggiorazione cd. super ammortamento, traducendosi in sostanza in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 102, comma 1, del TUIR , a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
A differenza di quanto previsto in tema di super ammortamento, la disposizione contenuta nel comma 11 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 prevede un ulteriore requisito da rispettare per poter (iniziare a) fruire della maggiorazione del 150 per cento: quello dell'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per poter beneficiare dall'iper ammortamento gli investimenti dovranno, dunque, rispettare il requisito della "interconnessione" al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell'agevolazione e la maggiorazione può essere fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza l'interconnessione.
Nel caso di specie, occorre considerare che l'investimento è realizzato nel periodo d'imposta 2019 (momento in cui i macchinari risultano consegnati/collaudati), l'entrata in funzione e l'interconnessione, invece, avvengono nel periodo d'imposta 2020, con la conseguenza che la fruizione del beneficio risulta sospesa fino a tale ultimo momento.
La deduzione quale iper ammortamento in ipotesi di interconnessione operata successivamente all'effettuazione dell'investimento ed alla sua messa in funzione, non può estendersi anche alla quota di canoni relative ai mesi precedente poiché, in ogni caso, il requisito dell'interconnessione deve sussistere e integrare la predetta messa in funzione.