E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022 l'annunciato Decreto del ministero del lavoro con i criteri e modalita' per l'accertamento e le sanzioni in caso di mancata attuazione dell'obbligo formativo da parte del lavoratore durante i periodi di cassa integrazione straordinaria .
Si ricorda che l'obbligo formativo è stato recentemente definito dal decreto 140, sempre datato 2 agosto ma pubblicato il 28 settembre 2022 , a norma dell’articolo 25-ter, comma 3, inserito nel Dlgs 148/2015, dall'ultima legge di bilancio 2022 ha ampiamente rivisto la disciplina degli ammortizzatori sociali
Vediamo in sintesi cosa prevede il decreto
La partecipazione alle iniziative formative connesse a periodi Cassa integrazione guadagni straordinaria o assegno dei Fondi di solidarietà alternativi è obbligatoria e le assenze possono essere giustificate solo nei casi seguenti:
a) documentato stato di malattia o di infortunio;
b) servizio civile o di leva o il richiamo alle armi;
c) durante i periodi di astensione previsti per stato di gravidanza,
d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, con esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
e) presenza di gravi motivi familiari documentati o certificati
f) i casi di limitazione legale della mobilità personale;
g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo ancorché determinato da causa di forza maggiore senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale da parte del beneficiario.
Sanzioni per mancata formazione lavoratori in cassa integrazione straordinaria
.La mancata partecipazione ad ognuno dei corsi proposti durante la cassa integrazione straordinaria compoeta ducrtazioni dell'indennità in misure diverse proporzionali alla percentuale di ore di assenza, secondo la seguente tabella
percentuale assenze | decurtazione trattamento integrazione |
da 25 a 50% | decurtazione di un terzo delle mensilita' |
dal 50 all'80% | decurtazione della metà delle mensilità di trattamento previste |
oltre l'80% | decadenza dal trattamento di integrazione salariale |
In tutti i casi resta ferma la sanzione minima pari al taglio di 1 mensilità di CIGS |
In ogni caso, il recupero della prestazione erogata non è comprensivo degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all’assegno al nucleo familiare eventualmente corrisposto.
Verifiche e controlli
Le verifiche e l'irrogazione delle sanzioni sono affidate al servizio ispettivo territorialmente competente, a seguito di visita disposta nell'ambito delle proprie competenze, ovvero nel corso degli accertamenti previsti al termine dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria
L'organo ispettivo, ne da'comunicazione all'INPS - sede territoriale competente - ai fini dell'applicazione della sanzione.
ATTENZIONE Le modalita' per procedere alla decurtazione delle mensilita' di integrazione salariale ai lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale a carico dei fondi di solidarieta' bilaterali alternativi saranno individuate dai soggetti preposti alla gestione dei fondi stessi.