Con il pronto ordini n 184 del 3 novembre il CNDCEC risponde ad un Ordine territoriale che chiede di sapere se ricorra un’ipotesi di incompatibilità nel caso di un commercialista (ivi iscritto in base al domicilio professionale) che venga assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in regime cd. full time presso INVITALIA società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle finanze.
Commercialista e lavoro dipendente: quando è incompatibile
Il Consiglio risponde che, ai sensi dell’art. 4, co. 3, del D.lgs. n. 139/2005 non è consentita l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.
Considerato che la società presso cui l’iscritto risulta essere dipendente è qualificabile come società a partecipazione pubblica, si dovrà verificare se il rapporto di lavoro dipendente in questione è regolamentato dalle disposizioni in materia del pubblico impiego.
In tal caso, infatti, l’art. 53, co. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamando quanto disposto dall’art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, sancisce espressamente, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno (full time), anche determinato, il divieto di cumulo con l’esercizio di attività professionale.
Conseguentemente, il professionista, iscritto all’Ordine istante, in base al domicilio professionale, dovrà essere cancellato d’ufficio dall’Albo e potrà richiedere l’iscrizione nell’elenco speciale istituito presso l’Ordine costituito nel luogo in cui questi ha la residenza anagrafica.
Laddove, invece, il suddetto rapporto di lavoro sia disciplinato da norme di diritto privato si dovrà, in ogni caso, verificare che il contratto intercorrente tra l’iscritto e la società non preveda l’esercizio di un’attività professionale come specifica ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento di tale rapporto.