Con la circolare 41 del 28 ottobre 2022 INAIL ha comunicato il nuovo innalzamento del tasso di interesse per la rateazione dei premi assicurativi e degli accessori e la misura delle sanzioni civili (il terzo nel corso del 2022). La modifica si applica dal 2 novembre 2022.
L'istituto precisa che la novità è dovuta alla decisione di politica monetaria della Banca centrale europea che il 27 ottobre scorso ha fissato al 2,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Ne deriva che :
- i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 2 novembre 2022, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 8,00%.
- Le sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lettera a) e b) secondo periodo e comma 10 della legge 388/2000 sono determinate applicando un tasso, in ragione d’anno, pari al 7,50% a decorrere dal 2 novembre 2022.
La circolare specifica che non ci sono variazioni sulle rateazioni già in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza ( QUI L'ELENCO ).
Sanzioni civili INAIL: quando si applicano
Nella circolare 41 2022 si precisa che il tasso pari al 7,50% si applica nei casi seguenti
- a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a),della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito
- c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi