Viene pubblicata la Risposta a interpello n 543 del 3 novembre con la quale l'agenzia delle entrate dopo un ampio riepilogo del quadro normativo risponde a due società con dubbi in tema di credito di imposta in beni strumentali nuovi nel consolidato.
Sinteticamente viene chiarito che il suddetto credito d’imposta può essere ceduto al consolidato senza limiti e formalità, a differenza del credito Iva.
Vediamo i dettagli
Si premette che l'interpello in esame è stato presentato in via congiunta dalla società consolidante e dalla società consolidata nell'ambito del regime di Consolidato Nazionale ex articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR).
Le Entrate specificano che, laddove gli investimenti in beni strumentali siano stati "effettuati" dalla consolidata ai sensi del comma 1056 della legge n. 178 del 2020 e l'interconnessione sia avvenuta nel 2021 la consolidata può legittimamente trasferire i crediti relativi a tale agevolazione fiscale, nei limiti della quota utilizzabile e dell'IRES di gruppo, come dovuta a titolo di acconto, e pertanto per un importo pari al minore tra l'IRES consolidata dovuta e la quota annua utilizzabile in compensazione.
Inoltre, nel 2023, perdurando il consolidato nazionale, la consolidata potrà attribuire al consolidato un'altra quota del credito (la seconda delle tre), pari ad un terzo del credito per investimenti 4.0 maturato nel 2021, ove da essa stessa non utilizzata e sempre nei limiti dell'IRES di gruppo dovuta.
Quanto agli adempimenti da assolvere:
- la società consolidata compilerà la sezione V ("Crediti di imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato") del quadro GN ("Determinazione del reddito ai fini del consolidato") del Modello Redditi SC, righi da GN23 a GN26, indicando il codice del credito (in colonna 1), così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU, l'anno di insorgenza del credito (in colonna 2), e l'ammontare del credito trasferito al consolidato (in colonna 3);
- la società consolidante compilerà la sezione VI ("Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti dalle società del gruppo") del quadro NX ("Trasferimenti del gruppo") del Modello CNM, indicando il codice del credito (in colonna 1), così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello REDDITI SC/2022, l'anno di insorgenza del credito (in colonna 2), il codice fiscale della società che ha attribuito il credito (in colonna 3), e l'ammontare del credito trasferito al consolidato (colonna 4);
- la consolidante compilerà, altresì, la sezione I ("Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti dalle società del gruppo") del quadro CC ("Utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo") del Modello CNM, al fine di rendicontare gli utilizzi del credito, riportando il codice relativo al credito (in colonna 1) indicato nel quadro NX, sez. VI, e le altre informazioni richieste nelle colonne da 2 a 6.
Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, di cui alla legge n. 178 del 2020, non sarà necessario apporre il visto di conformità sui menzionati modelli dichiarativi.
La quota residua IRES di gruppo potrà, come già detto, essere compensata con il credito IVA trasferito dalla società consolidata, nel rispetto del limite massimo di 2.000.000 di euro, calcolato considerando anche i crediti eventualmente già compensati direttamente dalla consolidata.
Pertanto:
- la società consolidata potrà presentare la dichiarazione IVA integrativa per l'anno d'imposta 2021, compilando in tal caso il rigo VX6 del quadro VX, indicando nel campo 1 il codice fiscale della consolidante, e nel campo 2 l'importo del credito ceduto;
- la società consolidante, a sua volta, compilerà la sezione X ("Eccedenzed'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo") del quadro NX ("Trasferimenti del gruppo") del modello CNM, nonché la sezione II ("Eccedenze di imposte diverse dall'IRES trasferite alla tassazione del gruppo") del quadro CC ("Utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo") dello stesso Modello CNM, riportando il codice relativo al credito (in colonna 1), indicato nel quadro NX, sez. X, e le altre informazioni richieste nelle colonne da 2 a 5.
Entrambe le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere soggette ad apposizione del visto di conformità o, in alternativa, alla sottoscrizione da parte dell'organo di controllo di ciascuno dei soggetti che presenta la dichiarazione.