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PROFESSIONISTI PNRR: OBBLIGO DI OPZIONE TRA CASSA O INPS

Professionisti PNRR: obbligo di opzione tra Cassa o INPS

Entro il 2 dicembre opzione obbligatoria per i professionisti con incarichi PNRR iscritti alle Casse private di confermare o meno la propria posizione previdenziale

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E' stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero del lavoro che  in  applicazione  dell'art.  1,   comma  7-quater,  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.   80  prevede l'obbligo per i professionisti  iscritti agli enti previdenziali di diritto privato, e assunti a termine nella PA per i progetti collegati al PNRR 

  di comunicare la volonta di mantenere o meno l'iscrizione presso l'ente privato di riferimento,  nel periodo di lavoro presso la pubblica amministrazione 

Il ministero ricorda infatti che  che  tali professionisti sono inquadrati a tutti  gli effetti come  lavoratori  dipendenti  e  assoggettati  alle  medesime  disposizioni contrattuali applicate ai  lavoratori  dipendenti  della pubblica  amministrazione  e  iscritti  alla  gestione  previdenziale  dell'INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo  tutti  gli  oneri  relativi al rapporto di lavoro instaurato. 

Viene richiesto quindi entro 30 giorni dall'atto dell'assunzione presso la pubblica  amministrazione,  di dare  comunicazione  all'ente  previdenziale di diritto privato di appartenenza:

  •   sia dell'accettazione dell'incarico che 
  • della  volonta'  di  mantenere  o meno l'iscrizione presso il medesimo ente  previdenziale  di  diritto privato.
  • Va anche presentata una dichiarazione sul fatto che Il professionista non puo'  ricevere  prestazioni  assistenziali  allo stesso titolo dall'INPS e  dall'ente  previdenziale  di  diritto  privato 

Per i professionisti già in attività alla data di pubblicazione del decreto (2 novembre 2022)  i 30 giorni decorrono da tale  data, quini il termine scade il 2 dicembre 2022.

Obbligo opzione Cassa o INPS professionisti a termine nella PA

Il decreto prevede  in particolare che :

  1.   In caso di  opzione  per  il  non  mantenimento  dell'iscrizione all'ente  previdenziale  di  diritto  privato,   il   medesimo   ente  sospendera' l'iscrizione del professionista dai  propri  ruoli  e  la relativa posizione assicurativa in  essere  non  sara'  ulteriormente  alimentata fino alla conclusione del rapporto di  lavoro  dipendente.  Per tutta la durata del rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  della  pubblica amministrazione  non  e'  dovuto  all'ente  previdenziale  di  diritto  privato  alcun  contributo  a   carattere  soggettivo o integrativo a fini previdenziali o  assistenziali  e  il  professionista   non   usufruisce   delle    prestazioni    associate.all'iscrizione.   Fanno   eccezione    i    contributi     per il  mero  mantenimento  dell'iscrizione  all'albo,  Al  termine  del  periodo  di  lavoro  presso  l'amministrazione pubblica, il professionista  potra'  effettuare  il  ricongiungimento e il  montante  contributivo maturato  sarà trasferito  all'ente  previdenziale  di   diritto   privato   di   appartenenza   senza oneri per il professionista
  2.  In caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione  all'ente  privato di appartenenza,  il  medesimo  ente  non sospendera' l'iscrizione del  professionista  dai  propri  ruoli, tenendo attiva la relativa  posizione  assicurativa   con obbligo di   versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal regolamento

ATTENZIONE Se l'  ente  previdenziale  di  diritto privato gia' preveda la possibilita' per un professionista lavoratore  dipendente  di  optare  per  il  versamento  allo  stesso  ente   dei  contributi previdenziali relativi all'attivita' come  dipendente,  il  professionista  puo'  optare  per  tale regime, comunicandolo alla propria Cassa .

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