HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

CESSIONE CREDITI: BASTA UNA PEC PER CORREGGERE ERRORI FORMALI

Cessione crediti: basta una pec per correggere errori formali

I dettagli sulla correzione di errori formali e sostanziali nella comunicazione di cessione dei crediti sui bonus edilizi: dettagli nella Circolare n 33/2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Circolare 33/E/2022, le Entrate hanno dettato istruzioni per poter correggere gli errori formali e sostanziali commessi nella predisposizione delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativi ai bonus edilizi, opzione prevista dall’articolo 121 del Dl 34/2020.

L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di:

  • ristrutturazione edilizia, 
  • eliminazione delle barriere architettoniche,
  • recupero o restauro della facciata degli edifici, 
  • riqualificazione energetica, 
  • riduzione del rischio sismico, 
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici,
  • anche nella misura del 110% (Superbonus), 

possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.

Errori formali comunicazione di cessione bonus edilizi: cosa fare

In particolare, viene specificato che in caso di errori formali, quali ad esempio,

  • nel frontespizio: 
    • recapiti (e-mail e telefono);
    • codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica; 
    • indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”;
    • codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus; 
    • codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista; 
  • nel quadro A: 
    • indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020; 
    • stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione;
  • nel quadro B, i dati catastali;
  • nel quadro D:
    • data di esercizio dell’opzione;
    • tipologia del cessionario

si può correggere inviando una Pec all’indirizzo: [email protected]

corredata di una nota in cui si evidenzia puntualmente l’errore formale commesso, senza bisogno di inviare altra comunicazione.

Attenzione al fatto che l’agenzia delle Entrate effettuerà un controllo su ognuna delle Pec ricevute e riscontrerà la corrispondenza dei dati e dei sottoscrittori delle istanze e dei modelli trasmessi, anche con verifica dei documenti di identità allegati e, soltanto in caso di rispondenza di dati e documenti, procederà con la lavorazione della richiesta.

Errori sostanziali comunicazione di cessione bonus edilizi: cosa fare

In caso di errori sostanziali contenuti nella comunicazione di opzione, ossia errori che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto quali:

  • errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, 
  • oppure errore nel codice fiscale del cedente, 

è necessario trasmettere l’apposito modello di annullamento allegato alla circolare 33/E/2022 sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità), in modo tale che venga annullata completamente la comunicazione di opzione già trasmessa, che potrà, oppure no, essere nuovamente inviata con i dati corretti.

Attenzione perciò al fatto che se manca il consenso (firma) di una delle parti l’Amministrazione finanziaria non potrà procedere all’annullamento della comunicazione.

Il beneficiario della detrazione può inviare una nuova Comunicazione con le consuete modalità, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa. 

Nei casi in cui il beneficiario della detrazione abbia già provveduto a inviare la Comunicazione corretta, è comunque necessario richiedere all’Agenzia, l’annullamento dell’accettazione della cessione errata.

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

IL CONDOMINIO 2024 · 22/11/2024 Bonus colonnine domestiche 2024: in chiusura il 22 novembre

Regole per il bonus istallazione coloninne ricarica per privati e condomini per le spese 2024: avviso MIMIT che informa della chiusura alle ore 12 del 22.11

Bonus colonnine domestiche 2024: in chiusura il 22 novembre

Regole per il bonus istallazione coloninne ricarica per privati e condomini per le spese 2024: avviso MIMIT che informa della chiusura alle ore 12 del 22.11

Direttiva case green: cosa prevede per il 2025

La Direttiva UE anti inquinamento con regole per le ristrutturazioni: nella bozza di DDL di Bilancio 2025 nulla compare sullo stop al bonus caldaie a gas

Comunicazione ENEA spese superbonus 2024:  invio entro il 30.11

La legge di conversione del DL n 39/2024 ha previsto una comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.