HOME

/

FISCO

/

ACCERTAMENTO E CONTROLLI

/

CARTELLE E AVVISI DI PAGAMENTO: COME E QUANDO SI PUÒ SOSPENDERE LA RISCOSSIONE

Cartelle e avvisi di pagamento: come e quando si può sospendere la riscossione

Si può sospendere la riscossione tramite e-mail, o allo sportello compilando il modulo SL1 oppure nell'area "richiedi la sospensione" del sito della Riscossione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Legge n. 228/2012 stabilisce che è possibile chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella o in ogni altro atto notificato dall’ Agenzia delle entrate-Riscossione, se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo; 
  • provvedimento di sgravio (cancellazione del debito) emesso dall’ente creditore; 
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo; 
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale; 
  • sentenza che annulla in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte. 

Il contribuente che ritiene che la richiesta di pagamento presente nella cartella o nell'avviso appena ricevuti non sia dovuta può chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la situazione.

Come richiedere la sospensione di un debito

La domanda di sospensione va presentata:

  • una sola volta per lo stesso debito a pena di decadenza, 
  • entro 60 giorni dalla notifica della cartella o altro atto della riscossione riferito alle somme interessate

La domanda di sospensione può essere presentata: 

  • dall’area riservata direttamente on-line con il servizio “Sospensione” se si possiedono le credenziali di accesso,
  • se non si possiedono le credenziali, occorre compilare il Modello SL1 per la sospensione cartelle:
    • inviandolo poi per mail 
    • o presentando presso uno sportello di Agenzia della Riscossione

La domanda di sospensione va corredata con i seguenti documenti:

  • un documento di riconoscimento
  • tutta la documentazione in possesso, ad esempio:
    • la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto, 
    • il provvedimento di sgravio 
    • o la sentenza favorevole. 

Domanda di sospensione di un debito: cosa accade dopo

L'Agenzia della Riscossione, ricevuta l'istanza, si fa carico di trasmetterla all'ente e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione.

Attenzione al fatto che, in assenza di riscontro da parte dell'ente interessato entro 220 giorni, la legge prevede, in alcuni casi (prescrizione o decadenza intervenute prima della consegna del ruolo, provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore, pagamento effettuato prima della consegna del ruolo), che il debito venga annullato.

Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l'ente creditore informa del rigetto della richiesta e comunica all'Agenzia di riprendere le attività di riscossione.

Domanda di sospensione di un debito: quando non è possibile

Per gli atti NON notificati dall'agenzia della riscossione NON si può richiedere la sospensione.

Per esempio, per un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’INPS, ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori, ovvero per i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria.

Tag: ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 22/11/2024 CPB tardivo con integrativa: adesione entro il 12.12 senza sanzioni

Entro il 12 dicembre gli ISA possono aderire tardivamente al CPB avendo presentato la dichiarazione entro il 31 .10: condizioni di accesso con la dichiarazione integrativa

CPB tardivo con integrativa: adesione entro il 12.12 senza sanzioni

Entro il 12 dicembre gli ISA possono aderire tardivamente al CPB avendo presentato la dichiarazione entro il 31 .10: condizioni di accesso con la dichiarazione integrativa

Cassetto fiscale: nuove funzionalità dal 20.11 anche per i professionisti

Cassetto fiscale: nuove funzionaslità di pagamento anche per i professionisti dal 20.11. Regole per gli avvisi bonari

Rottamazione quater: sesta rata entro il 9 dicembre

Rottamazione quater in scadenza al 30.11. La Riscossione ricorda i 5 gg di tolleranza e informa, sul proprio sito, che sono validi i pagamenti effettuati entro il 9.12

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.