Con la circolare 120 2022 INPS comunica ufficialmente i dati definitivi 2022 per la perequazione degli importi e dei limiti di reddito per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali INPS 2022, rispetto al 2021.
Vengono fornite in allegato tutte le tabelle con tutti gli importi definitivi delle prestazioni risultanti dal conguaglio sulla base dei seguenti valori:
- Pensioni e limiti di reddito 1,90%
- Limiti di reddito INVCIV totali 0,40%
- Indennità INVCIV 0,90%
Si ricorda che quest'anno eccezionalmente il conguaglio viene anticipato a novembre invece che gennaio 2023 per la norma prevista dal DL 115 2022 decreto Aiuti bis. La misura è stata dettata dalla intenzione di sostenere il potere di acquisto dei percettori di pensioni e trattamenti assistenziali a fronte dell'impennata dell'inflazione in questi ultimi mesi.
Il conguaglio è pari allo 0,2% in quanto l'indice definitivo calcolato dall'ISTAT per il 2021 è pari all'1,9 % mentre quello provvisorio applicato a gennaio era stato dell'1,7.
La circolare ricorda che le prestazioni interessate sono quelle memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni, anche erogate da enti diversi dall’Inps.
Restano escluse invece:
- le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per l'indennizzo per cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
- le prestazioni a carattere assistenziale (Assegno sociale AS, Pensione Sociale PS, Invalidita civile INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi , legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- le prestazioni di accompagnamento a pensione come ape sociale e assegni dei fondi bilaterali (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati
L’attribuzione del conguaglio derivante dalla perequazione come di consueto si applica con il meccanismo progressivo previsto dalla legge 448/1998, ovvero:
a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
L’adeguamento sarà quindi integrale (pari al differenziale dello 0,20%) per trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore a 2.062,32 euro mensili.
In tema di limiti di reddito per la cumulabilita tra trattamenti ai superstiti e redditi gli scaglioni sono ridefiniti come segue:
- Per importi fino a 20.489,82 non è prevista alcuna decurtazione dell'assegno;
- per redditi personali da tale importo e fino a 27.319,76, la decurtazione del trattamento è del 25% sul trattamento spettante.
- Per redditi personali tra 27.319,77 e 34.149,70 la decurtazione e del 40% e
- per importi superiori la decurtazione dell'assegno pensionistico è 50 per cento.